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La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere inviata, tramite modello S e allegati (disponibili sul sito del Ministero dell'Interno  www.inerno.it ), all’UTG - Sportello Unico per l’Immigrazione della Provincia ove si risiede, che provvederà a convocare lo straniero per acquisire la necessaria documentazione a sostegno della richiesta e successivamente a concedere il nulla osta, se in possesso dei requisiti richiesti.
 

PREFETTURA DI TERNI ,
Via della Stazione, 1 – 05100 Terni –
Telefono 0744/4801 (centralino)
Dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00
 
UTG - Sportello Unico per l’Immigrazione
Corso Tacito, 142 – 05100 Terni –
Telefono 0744/485420
Lunedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.00; martedì e giovedì 13.00-14.00

 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE:
 
La documentazione deve essere prodotta in duplice copia e corredata dagli originali in visione.
 

·   Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso avente i requisiti di cui all’art. 28 comma 1 del T.U 286/98 (di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato, o lavoro autonomo, ovvero asilo, studio, motivi religiosi, motivi familiari). Sono esclusi dalla possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare gli stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato nonché quelli destinatari di misure di protezione temporanea o titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 29 T.U. comma 10).
 

·   Fotocopia di tutte le pagine del passaporto del richiedente. Fotocopia della pagina del passaporto riportante la foto e i dati anagrafici dei familiari da ricongiungere.
 

·   Documentazione attestante la disponibilità del reddito (art. 29 c.3 let.b del T.U. 286/98); il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non deve essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
 
·   Contratto di lavoro registrato, Mod. C/ASS. Licenze, iscrizione CCIAA/altro, solo per i lavoratori autonomi.
 
·   Fotocopia del contratto di soggiorno (modello R o Q. I modelli sono disponibili sul
sito del Ministero della solidarietà sociale .)
 
·   Dichiarazione del datore di lavoro, dalla quali risulti la natura, la durata del lavoro, il reddito annuo e la attualità del rapporto di lavoro (originale).
 
·   Reddito e buste paga dell’anno precedente, buste paga dell’anno in corso.
 
·   Mod. 101, Mod. 730, Mod. Unico, attestazione di reddito ovvero altra certificazione.
 
·   Versamenti INPS (contributi) (lavoro domestico e di cura domiciliare).
 
·   Documentazione integrativa dei redditi eventualmente prodotti dal coniuge convivente o proveniente da rendite o altre fonti.
 
·   Documenti attestanti la disponibilità di un alloggio (art. 29 c.3 let.a T.U. 286/98) (contratto di affitto/comodato/atto di proprietà/dichiarazione di ospitalità/altro).
 
·   Attestazione del Comune che l’alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in presenza di figlio minore di anni 14 è necessario il consenso del titolare dell’alloggio (allegato S1).
 

·   Certificato di idoneità igienico sanitaria dell’alloggio rilasciato dalla ASL (originale).
 
·   Certificato di residenza e stato di famiglia dello straniero in Italia (originale in bollo).
 

·   Documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia, legalizzato a cura dell’autorità consolare italiana con validazione della stessa autorità ai fini del ricongiungimento familiare (N.B.la circolare del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2006 ha chiarito che la validazione serve, ed è indispensabile, solo per i parenti di cittadini extracomunitari che chiedono un visto di ingresso per “ricongiungimento familiare” o “familiare al seguito”. Il timbro di validazione del consolato non è più necessario, invece, nel caso di “coesione familiare” e per ricongiungimenti che riguardano cittadini della Unione Europea.
 
·   Documentazione attestante lo stato di salute che impedisce al figlio maggiorenne a carico di provvedere autonomamente alle proprie indispensabili esigenze di vita (art. 29 c.1 let.c T.U. 286/98 come modificato dal Dlgs 8 gennaio 2007, n°5), rilasciata a spese del richiedente dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatica e consolare (originale).
 
·   Documentazione concernente la condizione economica nel paese di provenienza dei familiari a carico, di cui all’art. 29 c.1 let. c, d, prodotto dalle locali autorità o da soggetti privati, valutate dall’autorità consolare alla luce dei parametri locali e legalizzate e validate dall’autorità consolare ai fini del ricongiungimento (originale).
 
·   2 marche da bollo da 14,62 Euro.Una da apporre, nell’apposito spazio, sul modello di domannda spedito per raccomandata A/R; una da portare con sé al momento della convocazione in Prefettura che verrà utilizzata per l’autorizzazione.

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Ricongiungimento familiare