DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. 92
G.U.R.I. 26 maggio 2008, n. 122
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre
disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per
contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione
illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a
tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento
degli incidenti stradali e delle relative vittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 maggio 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica
amministrazione e l'innovazione;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235 (
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge,
quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai
due anni.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;
b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312 (
Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato
). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge,
quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato
ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti
preveduti da questo titolo.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla
seguente: «sei»;
2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto
è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della
circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle
seguenti: «anni quindici»;
d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il
fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è
della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.»;
e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis (
Computo delle circostanze
). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero
quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze
attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si
operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette
circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il
seguente:
«11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi
illegalmente sul territorio nazionale.».
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su
richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono
comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando
la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la
salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti
compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei
predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o
più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo
364 e ordina la distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia
giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del
sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte
sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La
distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva
diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la
facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini
giudiziari.»;
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:
«4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è
già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando
l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal
seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,
salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della
persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a
giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando
procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero
può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che
ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero
chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori
dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta
giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la
persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo
che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso
dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;
h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta
la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata
revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza.»;
i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le
seguenti: «nonchè di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e
628 del codice penale,».
Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti
giorni» sono inserite le seguenti: «, nonchè ad esclusione
delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di
fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze
stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive
modificazioni
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna
ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è
stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre
disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato
ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo
stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a
sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa
procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma
2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea,
può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o
fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario
o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il
recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con
le pene di cui al comma 2, lettera c)»;
e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni
conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato
di cui al periodo che precede comporta»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto
compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite
dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già
condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e
l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
anno»;
b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo,
nonchè quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo
186.».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da un anno a tre anni».
4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in
stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c),
ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente.».
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5
è inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un
cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato
è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione
e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».
Art. 6
Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale).
- 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai
regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di
pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad
assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia
statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro
dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti
demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di
statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e
urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al
presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della
predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze
sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il
prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci
interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno,
soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato
dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento
atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si
verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza
urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonchè, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti
affidati, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti
altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il
sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio
delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove
non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco
può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle
funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del
sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10,
il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del
sindaco.».
Art. 7
Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di
controllo del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1
dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di
reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia
municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità,
con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di
interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia
dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.
Art. 8
Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante»
sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti
e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti
operanti»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì,
abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei
dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».
Art. 9
Centri di identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro
di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in
tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro
di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime
strutture.
Art. 10
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono
essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la
persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia,
anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni.
2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti
definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione
della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla
misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del
medesimo articolo 4.»;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della
Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:
1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della
Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della
Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;
e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta
del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti «, del
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in
relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale».
Art. 11
Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152
1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal
presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche
il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora
la persona.».
Art. 12
Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
inserito il seguente:
«Art. 110-ter (
Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione
). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei
poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il
competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati
della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la
trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale
presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione
siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica
presso il giudice competente.».
Art. 13
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 2008
NAPOLITANO
BERLUSCONI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro dell'interno
ALFANO, Ministro della giustizia
MATTEOLI,
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
TREMONTI,
Ministro dell'economia e delle finanze
BRUNETTA,
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione