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Con la circolare n. 2896 del 1 luglio 2008, inviata a tutti i Prefetti, la Direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo (Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione - Ministero dell'Interno), ha chiarito come individuare lo Sportello unico per l'immigrazione, competente a ricevere le richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello unico cui rivolgere le istanze va individuato sulla base della residenza del richiedente. Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per studio o formazione professionale in corso di validità, che, al raggiungimento della maggiore età o dopo il conseguimento in Italia del diploma di laurea o di laurea specialistica, intende convertire il titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deve inoltrare la richiesta allo Sportello unico competente, secondo le nuove procedure e modalità avviate con il decreto flussi 2007, allegando il contratto sottoscritto dal solo datore di lavoro. Quanto alla conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, qualora il titolare abbia conseguito il diploma di laurea in Italia o abbia compiuto in Italia i 18 anni, la richiesta va presentata allo Sportello unico (mod. Z2) secondo le nuove procedure e modalità rinvenibili nell'apposita sezione del sito. Il numero dei permessi convertiti in permessi di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo viene decurtato dalle quote di ingresso definite nei decreti flussi dell´anno successivo.

(Dal portale del Governo ItalianoNewsletter Anno IX n. 28 del 15/07/2008)

 

Conversione dei permessi di soggiorno