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Disposizioni in materia di allontanamento dal territorio nazionale
"Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre
disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di
soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica
sicurezza", il decreto legge n.181 del 1 novembre 2007, varato dal Governo
nel Consiglio dei ministri del 31 ottobre, prevede che "il provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza
è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente
competente", e che, "per motivi imperativi di pubblica sicurezza, il
provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal
questore". I motivi di pubblica sicurezza sono "imperativi"
quando un cittadino dell'Unione o un suo familiare abbia tenuto comportamenti
che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo
la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria
convivenza. La violazione del divieto di reingresso è trasformata da
sanzione amministrativa a reato, punito con la reclusione fino a tre anni. Il
decreto legge è in vigore dal 2 novembre 2007, giorno in cui è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento anticipa misure
già previste nel pacchetto sicurezza approvato dal governo il 30 ottobre
scorso, e, in particolare, modifica il decreto legislativo 30/2007 sulla
libera circolazione dei cittadini della Ue.
(tratto da: Notizie dal governo anno VIII n. 40 del 6/11/2007)
Disposizioni in materia di allontanamento dal territorio nazionale