Home »
Primo Piano »
Immigrazione: le condizioni di ammissione per motivi di studio o volontariato
Entrerà in vigore il prossimo 2 ottobre il decreto legislativo per
l'attuazione della direttiva comunitaria sulle condizioni di ammissione dei
cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non
retribuito o volontariato. Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 17 settembre 2007, introduce alcune importanti modifiche al
testo unico sull'immigrazione. È consentito, tra l'altro, l'ingresso e
il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni
per la partecipazione ad un programma di volontariato. La domanda di nulla
osta deve essere presentata dall'organizzazione promotrice del programma di
volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione. Il cittadino straniero in
possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro
dell'Unione europea può, inoltre, fare ingresso in Italia, senza che sia
necessario un altro visto, per proseguire gli studi già iniziati
nell'altro Stato o per integrarli.
Il dossier su "Immigrazione: le condizioni di ammissione per motivi di
studio o volontariato"
Immigrazione: le condizioni di ammissione per motivi di studio o volontariato