· I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, Repubblica ex Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina.
· I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Mòldavia ed Egitto.
·
I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per
Lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.
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LE QUOTE PER LAVORO AUTONOMO
Lo stesso provvedimento consente, inoltre, come anticipazione della quota
massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno
2010, l'ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
· imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;
· liberi professionisti;
· soci e amministratori di società non cooperative;
· artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati;
·
artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono
finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul
territorio nazionale.
Nell'ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500
unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e
formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo ed
è anche consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo,
di 1.000 cittadini libici.
Per quanto concerne l'ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo si
richiamano le procedure previste dall'art.26 del T.U. n.286/98 e dall'art.39
del D.P.R. 394/99.
(Dal Sito del Ministero dellInterno 20/04/2010)