RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Artt. 29, 30 c. 6, D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dallart. 23 della legge n. 189/2002; art. 6, DPR n. 394/1999
· Per chi si può richiedere il ricongiungimento familiare
· Requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare
· Che cosa si può fare in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare
· A chi deve essere presentata la domanda per il ricongiugimento familiare
· Chi rilascia il nulla osta ed il visto di ingresso
·
Durata del permesso di soggiorno:
Per chi si può richiedere il ricongiungimento familiare:
Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a. coniuge non legalmente separato;
b. figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati o legalmente separati, a condizione che laltro genitore, qualora in vita ed esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
c. figli maggiorenni a carico non in grado di provvedere al loro mantenimento e sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d.
genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di
provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di
salute;
Ed inoltre:
a. è consentito lingresso per ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dallingresso in Italia, il possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare;
b. è consentito, previo ottenimento del visto di ingresso per familiare al seguito , lingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno , o di un visto di ingresso per lavoro subordinato , relativo a contratto di durata non inferiore ad un anno, o di un visto di ingresso per lavoro autonomo non occasionale, o di un visto di ingresso per motivi di studio, o di un visto di ingresso per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare a condizione che sussistano i requisiti richiesti;
c.
è consentito, previo ottenimento del
visto di ingresso per familiare al seguito
, lingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari
con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare.
Requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare:
Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare di avere:
a. un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori del consenso del titolare dellalloggio nel quale il minore effettivamente stabilirà la sua dimora;
b. un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore:
o allimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare;
o al doppio dellimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari;
o al triplo dellimporto annuo dellassegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo
complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Che cosa si può fare in caso di diniego del nulla osta al
ricongiungimento familiare:
in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare lo straniero
può presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui ha la residenza
. Il giudice, dopo aver sentito linteressato, provvede nei modi di cui
agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Se il ricorso viene
accolto, il decreto del Tribunale può disporre il rilascio del visto
anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da
imposta di bollo e da ogni altra tassa.
A chi deve essere presentata la domanda per il ricongiungimento familiare:
o per ottenere il visto relativo al ricongiungimento familiare il richiedente deve preventivamente munirsi del nulla osta della Questura;
o la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione richiesta compresa quella attestante i rapporti di parentela, di coniugio e la minore età, autenticata dallautorità consolare italiana, deve essere presentata allo Sportello unico per limmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente;
o nella domanda devono essere indicate le generalità delle persone per le quali viene chiesto il ricongiungimento;
o alla domanda il richiedente deve allegare i seguenti documenti: a) carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per asilo o per studio o per motivi religiosi . In luogo del permesso e della carta di soggiorno può essere presentata idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dellUnione Europea; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito; c)documentazione attestante la disponibilità di un alloggio;
o
al richiedente viene rilasciata una copia della domanda contrassegnata con il
timbro della data e la sigla del dipendente incaricato del ricevimento;
Chi rilascia il nulla osta ed il visto di ingresso:
la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
dimora
del richiedente, verificata, anche mediante accertamenti presso la Questura
competente, lesistenza dei requisiti, emette il provvedimento richiesto
ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. Trascorsi 90 giorni dalla
richiesta del nulla-osta, linteressato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro presentazione della copia degli atti contrassegnata dallo
Sportello unico per limmigrazione
, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
Durata del permesso di soggiorno:
la durata del permesso di soggiorno richiesto per ricongiungimento familiare
non può essere superiore a due anni.