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RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Artt. 29, 30 c. 6, D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dall’art. 23 della legge n. 189/2002; art. 6, DPR n. 394/1999

·   Per chi si può richiedere il ricongiungimento familiare

·   Requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare

·   Che cosa si può fare in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare

·   A chi deve essere presentata la domanda per il ricongiugimento familiare

·   Chi rilascia il nulla osta ed il visto di ingresso

·   Durata del permesso di soggiorno:
Per chi si può richiedere il ricongiungimento familiare:

Lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

a.   coniuge non legalmente separato;

b.   figli minori a carico, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati o legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora in vita ed esistente, abbia dato il suo consenso. Ai fini del ricongiungimento familiare si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;

c.   figli maggiorenni a carico non in grado di provvedere al loro mantenimento e sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;

d.   genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute;
Ed inoltre:

a.   è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall’ingresso in Italia, il possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare;

b.   è consentito, previo ottenimento del visto di ingresso per familiare al seguito , l’ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno , o di un visto di ingresso per lavoro subordinato , relativo a contratto di durata non inferiore ad un anno, o di un visto di ingresso per lavoro autonomo non occasionale, o di un visto di ingresso per motivi di studio, o di un visto di ingresso per motivi religiosi dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare a condizione che sussistano i requisiti richiesti;

c.   è consentito, previo ottenimento del visto di ingresso per familiare al seguito , l’ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare.
Requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare:

Lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare di avere:

a.   un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, o, nel caso di un figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori del consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente stabilirà la sua dimora;

b.   un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore:

o   all’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di un solo familiare;

o   al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari;

o   al triplo dell’importo annuo dell’assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Che cosa si può fare in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare:

in caso di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare lo straniero può presentare ricorso al Tribunale del luogo in cui ha la residenza . Il giudice, dopo aver sentito l’interessato, provvede nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile. Se il ricorso viene accolto, il decreto del Tribunale può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e da ogni altra tassa.
A chi deve essere presentata la domanda per il ricongiungimento familiare:

o   per ottenere il visto relativo al ricongiungimento familiare il richiedente deve preventivamente munirsi del nulla osta della Questura;

o   la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione richiesta compresa quella attestante i rapporti di parentela, di coniugio e la minore età, autenticata dall’autorità consolare italiana, deve essere presentata allo Sportello unico per l’immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente;

o   nella domanda devono essere indicate le generalità delle persone per le quali viene chiesto il ricongiungimento;

o   alla domanda il richiedente deve allegare i seguenti documenti: a) carta di soggiorno o permesso di soggiorno   di durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per asilo o per studio o per motivi religiosi . In luogo del permesso e della carta di soggiorno può essere presentata idonea documentazione attestante la cittadinanza italiana   o di uno Stato membro dell’Unione Europea; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito; c)documentazione attestante la disponibilità di un alloggio;

o   al richiedente viene rilasciata una copia della domanda contrassegnata con il timbro della data e la sigla del dipendente incaricato del ricevimento;
Chi rilascia il nulla osta ed il visto di ingresso:

la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, verificata, anche mediante accertamenti presso la Questura competente, l’esistenza dei requisiti, emette il provvedimento richiesto ovvero un provvedimento di diniego del nulla osta. Trascorsi 90 giorni dalla richiesta del nulla-osta, l’interessato può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro presentazione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello unico per l’immigrazione , da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Durata del permesso di soggiorno:
la durata del permesso di soggiorno richiesto per ricongiungimento familiare non può essere superiore a due anni.

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