Divieto di Espulsione e di Respingimento
Art. 19, D. Lgs. n. 286/1998
o Divieto generale
o
Divieti particolari
Divieto generale
Lespulsione e il respingimento di uno straniero non può essere mai disposta verso un Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per i seguenti motivi:
a. razza;
b. sesso;
c. lingua;
d. cittadinanza;
e. religione;
f. opinioni politiche;
g.
condizioni personali o sociali;
Divieti particolari:
Fatta salva lipotesi in cui lespulsione sia disposta dal Ministro dellInterno per motivi di ordine o di sicurezza dello stato, non è consentita lespulsione nei confronti:
a. degli stranieri minori degli anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o laffidatario espulsi;
b. degli stranieri in possesso della carta di soggiorno nei confronti dei quali lespulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale;
c. degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d. delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio al quale provvedono.