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Divieto di Espulsione e di Respingimento

Art. 19, D. Lgs. n. 286/1998

o   Divieto generale

o   Divieti particolari
Divieto generale

L’espulsione e il respingimento di uno straniero non può essere mai disposta verso un Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per i seguenti motivi:

a.   razza;

b.   sesso;

c.   lingua;

d.   cittadinanza;

e.   religione;

f.   opinioni politiche;

g.   condizioni personali o sociali;
Divieti particolari:

Fatta salva l’ipotesi in cui l’espulsione sia disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine o di sicurezza dello stato, non è consentita l’espulsione nei confronti:

a.   degli stranieri minori degli anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi;

b.   degli stranieri in possesso della carta di soggiorno nei confronti dei quali l’espulsione amministrativa può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale;

c.   degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d.   delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio al quale provvedono.

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Divieto di Espulsione e di Respingimento