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Espulsione Amministrativa

Art. 13, D. Lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 12 della L. n. 189/2002

·   Espulsione disposta dal Ministero dell’Interno  

·   Espulsione disposta dal Prefetto  

·   Modalità di esecuzione dell’espulsione  

·   Modalità di esecuzione dell’espulsione in situazioni particolari  

·   Impugnazione del decreto di espulsione  

·   Rientro dello straniero espulso nel territorio italiano  
Espulsione disposta dal Ministero dell’Interno:

Il Ministero dell’Interno può disporre l’espulsione dello straniero, anche non residente nel territorio dello Stato italiano, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli Affari esteri
Espulsione disposta dal Prefetto:

Il Prefetto dispone l’espulsione dello straniero quando quest’ultimo:

a.   è entrato nel territorio dello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;

b.   si è trattenuto nel territorio dello Stato italiano senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che:

o   il ritardo sia dipeso da forza maggiore;

o   il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato;

o   il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni e non sia stato richiesto il rinnovo. In questo caso il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro il termine di 15 giorni.
Modalità di esecuzione dell’espulsione:

a.   L’espulsione è sempre disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se il decreto viene impugnato da parte dell’interessato;

b.   Il decreto di espulsione è comunicato all’interessato insieme all’indicazione delle modalità di impugnazione del decreto;

c.   L’espulsione è sempre eseguita dal Questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione del caso in cui il permesso di soggiorno sia scaduto da più di 60 giorni. In questa ipotesi, infatti, il Questore può disporre l’accompagnamento immediato alla frontiera solo se il Prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento;

d.   Lo straniero espulso è rinviato allo stato di appartenenza. Quando ciò non è possibile, lo straniero è rinviato allo stato di provenienza.
Modalità di esecuzione dell’espulsione in situazioni particolari:

a.   Straniero sottoposto a procedimento penale: se lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il Questore, prima di eseguire l’espulsione, richiede il nulla osta all’autorità giudiziaria che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all’accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all’interesse della persona offesa. In questa ipotesi l’esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l’autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Quando il Questore ha ottenuto il nulla-osta provvede all’espulsione. Il nulla osta si intende concesso se l’Autorità giudiziaria non provvede entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il Questore può disporre la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea;

b.   Straniero arrestato in flagranza o in stato di fermo: in questi casi il giudice rilascia il nulla osta al momento della convalida dell’arresto o del fermo, salvo che lo stesso giudice applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 391, c. 5 del codice di procedura penale o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato.  

Sia per a) che per b) il giudice, acquisita la prova dell’avvenuta espulsione, se non ha ancora emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
Impugnazione del decreto di espulsione:

a.   Il decreto di espulsione può essere impugnato, entro 60 giorni dalla data di adozione del provvedimento, dall’interessato presentando ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede l’autorità che ha disposto l’espulsione;

b.   Il decreto di espulsione adottato dal Ministro dell’Interno può essere impugnato presentando ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma;

c.   Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente e può essere presentato anche attraverso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione;

d.   La firma del ricorso da parte della persona interessata deve essere autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che devono inoltre provvedere all’invio all’autorità giudiziaria;

e.   Lo straniero ha diritto all’assistenza legale da parte di un avvocato di fiducia munito di procura speciale rilasciata davanti all’autorità consolare. In mancanza dell’avvocato di fiducia, lo straniero si può avvalere del gratuito patrocinio vale a dire dell’assistenza legale a spese dello Stato. Nel caso cui sia sprovvisto di un proprio difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice e da un eventuale interprete;

f.   Il Tribunale può accogliere o rigettare il ricorso decidendo con un unico provvedimento che deve essere adottato entro 20 giorni dalla data di presentazione del ricorso;
Rientro dello straniero espulso nel territorio italiano:

a.   Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello stato italiano prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di espulsione. Nel decreto di espulsione, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall’interessato nel periodo di permanenza in Italia, può essere previsto un termine più breve ma comunque non inferiore a cinque anni;

b.   Lo straniero espulso può rientrare nel territorio dello Stato italiano solo se ottiene una speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera;

c.   Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni;

d.   Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello stato italiano prima del termine previsto dal decreto di espulsione si applica l’art. 345 del codice di procedura penale.

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