CITTADINANZA
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza per il quale
è italiano il figlio nato da padre italiano e/o da madre italiana.
Ai cittadini stranieri, tuttavia, la cittadinanza può essere concessa in
caso di:
A. Matrimonio con cittadini italiani
B. Residenza in italia
DOMANDA PER MATRIMONIO
SI PUO' FARE LA RICHIESTA SE
:
si è coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente
in Italia da almeno 2 anni, a partire dalla data del matrimonio;
se si è residente allestero, dopo tre anni dalla data del
matrimonio.
Nei detti periodi, e fino alla definizione del procedimento, non devono essere
intervenuti lo scioglimento, lannullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non deve essere in atto una separazione legale.
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-UTG del luogo di
residenza, compilata sullapposito modello, su cui va apposta una
marca da bollo da 14,62 euro.
Si dovrà produrre ricevuta postale del pagamento della tassa di 200
euro.
Chi risiede allestero, può presentare domanda, dopo tre anni di
matrimonio, alla competente Autorità Consolare.
DOCUMENTAZIONE
Alla domanda si deve allegare i seguenti documenti:
estratto dellatto di nascita
tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
certificato penale
del Paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le
indicazioni contenute nel modello di domanda.
Si può autocertificare con una semplice dichiarazione, compilando i
riquadri predisposti nellapposito modello di domanda, i seguenti
documenti:
residenza anagrafica;
composizione del nucleo familiare;
posizione giudiziaria dellistante su territorio italiano;
reddito.
Con analoga compilazione e sottoscrizione di una sezione predisposta nello
stesso modello di domanda, si può presentare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
in luogo dei seguenti certificati:
cittadinanza italiana del coniuge;
condizioni di validità del matrimonio.
Il rifugiato politico
può produrre dichiarazione sostitutiva dellatto di
notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla
propria posizione giudiziaria nel Paese di origine.
Se al momento della presentazione dellistanza la documentazione è
irregolare o incompleta, si è invitati dalla Prefettura ad integrarla e
regolarizzarla in un congruo termine, oltre il quale la tua
istanza sarà dichiarata inammissibile.
RIGETTO DELLA DOMANDA
per motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;
per condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o
allestero, per reati di particolare gravità.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg. dalla data
di presentazione della domanda, se
questa è stata presentata con la documentazione regolare e completa.
Conclusasi favorevolmente listruttoria con lacquisizione del parere
della Prefettura e accertato che non vi
siano motivi ostativi per la sicurezza dello Stato italiano, si provvede alla
predisposizione del provvedimento
di conferimento della cittadinanza italiana.
Il Ministro dellInterno firma il decreto di concessione della
cittadinanza italiana, che viene notificato
allinteressato dalla Prefettura del luogo dove risiedi.
Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento si sarà chiamati a
prestare giuramento presso il Comune di
residenza
e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.
Una volta che acquisti la cittadinanza italiana non si deve rinunciare alla
cittadinanza di origine.
CONCESSIONE PER RESIDENZA IN ITALIA
PUO' PRESENTARE LA RICHIESTA
:
cittadino non comunitario ch
e risiede legalmente in Italia da almeno 10 anni;
cittadino comunitario che risiede legalmente in Italia almeno da 4 anni
;
apolide o rifugiato politico ch
e risiede legalmente in Italia almeno da 5 anni;
figlio o nipote in linea retta di secondo grado di
cittadini italiani per nascita, che risiede legalmente in Italia da
3 anni;
nato in Italia
e risiede legalmente in Italia da 3 anni;
maggiorenne, adottato da cittadino italiano,
e risiede legalmente in Italia da 5 anni, successivi alladozione;
prestato servizio
, anche allestero, per
almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
La domanda di cittadinanza
va presentata alla Prefettura del luogo di residenza
compilata sullapposito
modello ove va apposta una marca da bollo da 14,62 euro.
Si dovrà produrre ricevuta postale del pagamento della tassa di 200
euro.
Se si risiede allestero, si può presentare domanda alla competente
Autorità Consolare.
DOCUMENTAZIONE
estratto dellatto di nascita,
tradotto e completo di tutte le generalità (esclusa lipotesi di
nascita in Italia)
nonché legalizzato secondo le indicazioni contenute nellapposito
modello di domanda;
certificato penale
del paese di origine, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le
indicazioni contenute
nel modello di domanda.
Si
autocertificare,
compilando i riquadri predisposti nello stesso modello di domanda, i seguenti
documenti:
residenza anagrafica;
composizione del nucleo familiare;
posizione giudiziaria dellistante sul territorio italiano;
reddito degli ultimi tre anni.
Il comunitario,
può auto-certificare anche la posizione giudiziaria nel Paese di
origine. Basta
compilare un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Il rifugiato politico
, in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, puoi produrre
dichiarazione
sostitutiva dellatto di notorietà per quanto attiene alle esatte
generalità ed alla posizione giudiziaria nel Paese
di origine, nonché copia dellattestato dal quale risulti il
riconoscimento dello status di rifugiato politico.
Può dichiarare che un ascendente è cittadino italiano per nascita
con una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà da lui sottoscritta. A tal fine è predisposto un
apposito riquadro nello stesso modello di domanda.
Se al momento della presentazione della domanda la documentazione presentata
è irregolare o incompleta, sarà
invitato ad integrarla e regolarizzarla entro un termine assegnato. In mancanza
si dichiara linammissibilità
dellistanza.
Conclusasi favorevolmente listruttoria con lacquisizione del parere
dellAutorità periferica e accertato che non
vi siano motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica, si provvede alla
predisposizione del provvedimento
di conferimento della cittadinanza italiana.
Il termine per la definizione del procedimento è di 730 gg
. dalla data di presentazione della domanda
corredata della documentazione regolare e completa.
Quando si acquista la cittadinanza italiana per residenza non si è
obbligato a rinunciare alla cittadinanza di origine.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dellInterno
firma il decreto di concessione della
cittadinanza italiana. Il decreto verrà notificato dalla Prefettura di
competenza. Entro 6 mesi dalla notifica del
provvedimento, si deve prestare giuramento presso il Comune di residenza. Si
acquisterà la cittadinanza italiana
dal giorno successivo al giuramento.
RIGETTO DELLA DOMANDA
In tale caso, la legge attribuisce un ambito di
discrezionalità nella valutazione degli elementi in possesso
dellAmministrazione. Il diniego può essere determinato oltre che
dai motivi inerenti la sicurezza della
Repubblica, anche da
mancanza del periodo di residenza legale, insufficienza dei redditi, precedenti
penali, insufficiente livello di integrazione.
Cittadinanza Italiana: come si acquista.
- PER NASCITA
- PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE
- PER ADOZIONE
- PER ASCENDENTI
- CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- PER TRASMISSIONE
PER NASCITA (artt. 1 e 4, L. n. 91/1992; art. 1 e 2 DPR n. 572/1993)
-il figlio di padre o di madre con cittadinanza italiana. (Ius Sanguis);
-chi è nato nel territorio dello Stato italiano se entrambi i genitori
sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei
genitori secondo la legge del paese al quale appartengono. (Ius Soli);
-il figlio di ignoti trovato nel territorio dello Stato italiano, se non venga
provato il possesso di altra cittadinanza;
-lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. A tal fine
si considera legalmente residente nel territorio dello Stato italiano chi vi
risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle
norme in materia di ingresso e soggiorno
e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.
N.B.: Se lordinamento del Paese di origine dei genitori prevede la
trasmissione automatica della cittadinanza anche al figlio nato allestero
questultimo, anche se nato in Italia, non acquista la cittadinanza
italiana per nascita (per lordinamento italiano, questa ipotesi si
configura come una eccezione al principio dello Ius Soli).
PER RICONOSCIMENTO O DICHIARAZIONE GIUDIZIALE (art. 2, L. n. 91/1992);
-Il figlio riconosciuto o dichiarato (dichiarazione giudiziale della
filiazione) durante la minore età acquista la cittadinanza italiana. Al
raggiungimento della maggiore età conserva il proprio stato di
cittadinanza, ma può dichiarare entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento
straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;
-La stessa disposizione si applica anche ai figli per i quali la
paternità o maternità non può essere dichiarata,
purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al
mantenimento o agli alimenti.
PER ADOZIONE (art. 3, L. n. 91/1992)
-Lo straniero minorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza
italiana;
-Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato questi perde la
cittadinanza italiana,sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
PER ASCENDENTI (art. 4, L. n. 91/1992; art. 1, 3 DPR n. 572/1993
-Lo straniero o l'apolide, che ha il padre o la madre, o uno degli ascendenti
in linea retta di secondo grado cittadini (italiani) per nascita, diviene
cittadino italiana se:
a) presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e se dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana. A tal fine si considera che abbia
prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva
nelle Forze armate italiane o abbia prestato un servizio equiparato a quello
militare, a condizione che queste siano effettivamente rese, salvo che il
mancato completamento dipenda da cause di forza maggiore riconosciute dalle
autorità competenti;
b) assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana. A tal fine si considera
che abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte dio
un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello
Stato;
c) entro un anno dal raggiungimento della maggiore età dichiara, di
voler acquistare la cittadinanza italiana. Lo straniero deve comunque
risiedere legalmente
in Italia senza interruzioni nellultimo biennio precedente il
conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di
volontà.
CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (art. 9, L. n. 91/1992).
Può essere concessa la cittadinanza italiana con Decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'Interno:
1) allo straniero che ha avuto il padre o la madre o uno degli ascendenti in
linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita, o che è
nato nel territorio dello stato italiano. In entrambi i casi, vi deve risiede
legalmente da almeno tre anni, fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 4
comma 1, lettera c della Legge 91/92;
2) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio italiano da almeno cinque (5) anni successivamente
alla adozione;
3) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
(5) anni alle dipendenze dello Stato italiano;
4) al cittadino di uno Stato membro della Unione europea, se risiede in Italia
da almeno quattro (4) anni;
5) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque
anni nel territorio dello Stato Italiano;
6) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci (10) anni nel
territorio dello Stato italiano;
7) allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero
quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato italiano.
PER TRASMISSIONE (art. 14, L. n. 91/1992; art. 12, DPR n. 572/1993)
-I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, alla data in cui questultimo acquista o riacquista la
cittadinanza, acquistano la cittadinanza italiana. La convivenza deve essere
stabile, effettiva ed attestata con idonea documentazione. Al compimento della
maggiore età, i figli possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se
in possesso di altra cittadinanza.
N.B.: Lacquisto della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a
quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste
(art. 15, L. n. 91/1992)
Art. 7, L. n. 91/1992
La richiesta (istanza) di acquisto o concessione della cittadinanza italiana
deve essere presentata al Prefetto del territorio di residenza
del richiedente, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti,
allautorità consolare.
Art. 7, L. n. 91/1992 come modificato con DPR n. 362/1994
Nella richiesta (istanza) devono essere indicati i presupposti in base ai quali
il richiedente ritiene di avere diritto allacquisto o alla concessione
della cittadinanza. Alla richiesta (istanza) devono essere allegati i seguenti
documenti in forma autentica:
a) estratto dellatto di nascita, o certificato equivalente
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente
allipotesi in cui si tratta di elemento rilevante per lacquisto
della cittadinanza;
d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di
residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi pendenti;
e) certificato penale dellautorità giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dellatto di matrimonio o estratto per riassunto del registro
dei matrimoni, limitatamente allipotesi di acquisto della cittadinanza
per matrimonio.
Nel caso in cui a richiedere lacquisto della cittadinanza sia lo
straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni
fino al raggiungimento della maggiore età (art. 4, c. 2, L. n. 91/1992),
alla dichiarazione di volontà devono essere allegati i seguenti
documenti (art. 3, c. 4, DPR. n. 572/1993):
a) atto di nascita;
b) documentazione relativa alla residenza
Nel caso in cui si richieda lacquisto della cittadinanza per
riconoscimento o dichiarazione giudiziale (artt. 2, L. n. 91/1992) alla
dichiarazione di volontà devono essere allegati i seguenti documenti
(art. 3, DPR. n. 572/1993):
c) atto di nascita;
d) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con la quale
è stata dichiarata la maternità o paternità, ovvero copia
autentica della sentenza che dichiara efficace in Italia la pronuncia del
giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene
riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
e) certificato di cittadinanza del genitore.
Nel caso in cui si richieda lacquisto della cittadinanza per ascendenti
(artt. 4, L. n. 91/1992) lett. b) e c) alla dichiarazione di
volontà devono essere allegati i seguenti documenti (art. 3, DPR. n.
572/1993):
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o
di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado; documentazione
relativa alla residenza, se richiesta.