Carta di Soggiorno
Art. 9, D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dallart. 9 della legge n. 189/2002; artt. 16 e 17, DPR. N. 394/1999
· Chi può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno
· Chi non può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno
· Revoca della carta di soggiorno
· Cosa permette la carta di soggiorno
· Richiesta della carta di soggiorno
· Rilascio, durata e rinnovo della carta di soggiorno
·
Diniego del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno
Chi può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno:
a. possono richiedere ed ottenere il rilascio della carta di soggiorno, per loro, per il coniuge e per i figli minori conviventi, gli stranieri che soddisfano i seguenti requisiti:
o siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano da almeno sei anni;
o siano titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi;
o
abbiano un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
b. possono richiedere ed ottenere il rilascio della carta di soggiorno anche
gli stranieri coniugi o figli minori o genitori conviventi di un cittadino
italiano o di un cittadino di uno Stato dellunione Europea residente in
Italia.
Chi non può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno:
la carta di soggiorno non è rilasciata agli stranieri nei confronti dei quali:
a. sia stato disposto il giudizio per i delitti di cui allart. 380 del codice di procedure penale;
b. sia stato disposto il giudizio per i delitti non colposi di cui allart. 381 del codice di procedura penale;
c. sia stata pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva per i delitti sopra richiamati salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.
Revoca della carta di soggiorno:
la carta di soggiorno è revocata dal Questore della provincia in cui lo straniero risiede a seguito della emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.
Nel caso in cui, in seguito alla sentenza di condanna, non deve essere disposta lespulsione dello straniero e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, alla revoca della carta di soggiorno può seguire il rilascio di un permesso di soggiorno.
Cosa permette la carta di soggiorno:
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornate nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:
a. fare ingresso nel territorio dello Stato senza il visto di ingresso;
b. svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva a coloro che hanno la cittadinanza italiana;
c. accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia espressamente e diversamente disposto;
d. partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche lelettorato previsto dallordinamento.
Richiesta della carta di soggiorno:
La carta di soggiorno deve essere richiesta al Questore della Provincia in cui lo straniero risiede.
Rilascio, durata e rinnovo della carta di soggiorno:
a. la carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio;
b. la carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dellinteressato, nel termine di dieci anni dalla data di rilascio;
c. la carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data di rilascio o del rinnovo;
d. il rinnovo è effettuato a richiesta dellinteressato, corredata di nuove fotografie.
Diniego del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno:
Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno o contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.