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Carta di Soggiorno

Art. 9, D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dall’art. 9 della legge n. 189/2002; artt. 16 e 17, DPR. N. 394/1999

·   Chi può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno

·   Chi non può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno

·   Revoca della carta di soggiorno

·   Cosa permette la carta di soggiorno

·   Richiesta della carta di soggiorno

·   Rilascio, durata e rinnovo della carta di soggiorno

·   Diniego del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno
Chi può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno:

a. possono richiedere ed ottenere il rilascio della carta di soggiorno, per loro, per il coniuge e per i figli minori conviventi, gli stranieri che soddisfano i seguenti requisiti:

o   siano regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano da almeno sei anni;

o   siano titolari di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi;

o   abbiano un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.
b. possono richiedere ed ottenere il rilascio della carta di soggiorno anche gli stranieri coniugi o figli minori o genitori conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell’unione Europea residente in Italia.
 
Chi non può richiedere ed ottenere la carta di soggiorno:

la carta di soggiorno non è rilasciata agli stranieri nei confronti dei quali:

a.   sia stato disposto il giudizio per i delitti di cui all’art. 380 del codice di procedure penale;

b.   sia stato disposto il giudizio per i delitti non colposi di cui all’art. 381 del codice di procedura penale;

c.   sia stata pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva per i delitti sopra richiamati salvo che abbia ottenuto la riabilitazione.

 
Revoca della carta di soggiorno:

la carta di soggiorno è revocata dal Questore della provincia in cui lo straniero risiede a seguito della emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

Nel caso in cui, in seguito alla sentenza di condanna, non deve essere disposta l’espulsione dello straniero e ricorrano i requisiti previsti dalla legge, alla revoca della carta di soggiorno può seguire il rilascio di un permesso di soggiorno.

 
Cosa permette la carta di soggiorno:

Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornate nel territorio dello Stato, il titolare della carta di soggiorno può:

a.   fare ingresso nel territorio dello Stato senza il visto di ingresso;

b.   svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita salvo quelle che la legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva a coloro che hanno la cittadinanza italiana;

c.   accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia espressamente e diversamente disposto;

d.   partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l’elettorato previsto dall’ordinamento.

 
Richiesta della carta di soggiorno:

La carta di soggiorno deve essere richiesta al Questore della Provincia in cui lo straniero risiede.

 
Rilascio, durata e rinnovo della carta di soggiorno:

a.   la carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio;

b.   la carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma è soggetta a vidimazione, su richiesta dell’interessato, nel termine di dieci anni dalla data di rilascio;

c.   la carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data di rilascio o del rinnovo;

d.   il rinnovo è effettuato a richiesta dell’interessato, corredata di nuove fotografie.

 
Diniego del rilascio e del rinnovo della carta di soggiorno:

Contro il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno o contro la revoca della stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

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