CENTRI DI ACCOGLIENZA
Art. 40, c. 1 e ss., D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dallart. 27 della legge n. 189/2002 .
· Cosa si intende per centri di accoglienza
·
Chi ha diritto ad accedere ai centri di accoglienza
Cosa si intende per centri di accoglienza:i centri di accoglienza sono
strutture alloggiative finalizzate a rendere autosufficienti gli stranieri
ospitati nel più breve tempo possibile. In particolare i centri
provvedono gratuitamente:
a. a soddisfare le immediate esigenze alloggiative ed alimentari degli stranieri;
b. ad offrire, ove possibile, occasioni di apprendimento della lingua italiana;
c. ad offrire, ove possibile, occasioni di formazione professionale;
d. ad offrire, ove possibile, scambi culturali con la popolazione italiana;
e. a garantire lassistenza socio-sanitaria agli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dellautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
Chi ha diritto ad accedere ai centri di accoglienza: hanno diritto di usufruire dei servizi di integrazione sociale erogati dai centri di accoglienza gli stranieri:
a. non appartenenti ai Paesi dellUnione Europea;
b. in regola con le norme che disciplinano il soggiorno (link) in Italia;
c. che siano soggiornanti per motivi diversi dal turismo;
d. che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.