Home » Canali  » Sociale  » Assistenza sociale e prestazioni assistenziali »

CENTRI DI ACCOGLIENZA

Art. 40, c. 1 e ss., D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dall’art. 27 della legge n. 189/2002 .

·   Cosa si intende per centri di accoglienza

·   Chi ha diritto ad accedere ai centri di accoglienza
Cosa si intende per centri di accoglienza:i centri di accoglienza sono strutture alloggiative finalizzate a rendere autosufficienti gli stranieri ospitati nel più breve tempo possibile. In particolare i centri provvedono gratuitamente:

a.   a soddisfare le immediate esigenze alloggiative ed alimentari degli stranieri;

b.   ad offrire, ove possibile, occasioni di apprendimento della lingua italiana;

c.   ad offrire, ove possibile, occasioni di formazione professionale;

d.   ad offrire, ove possibile, scambi culturali con la popolazione italiana;

e.   a garantire l’assistenza socio-sanitaria agli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento dell’autonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.

Chi ha diritto ad accedere ai centri di accoglienza: hanno diritto di usufruire dei servizi di integrazione sociale erogati dai centri di accoglienza gli stranieri:

a.   non appartenenti ai Paesi dell’Unione Europea;

b.   in regola con le norme che disciplinano il soggiorno (link) in Italia;

c.   che siano soggiornanti per motivi diversi dal turismo;

d.   che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.

 

Accedi ai servizi

Username :
Password :

CENTRI DI ACCOGLIENZA