Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative allingresso
ed al soggiorno
Ai cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative
allingresso ed al soggiorno vengono assicurate nelle strutture sanitarie
accreditate del S.S.N:
1) le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti (non differibili senza pericolo
per la vita o danno per la salute della persona) o comunque essenziali
(prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non
pericolose nellimmediato e nel breve termine, ma che potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita) per malattia ed
infortunio;
2) gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad esiti
correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati nei
punti a)-b)-c)-d)-e) del comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs 286/98, ed
esattamente:
a) la tutela della gravidanza e della maternità a parità di
trattamento con le cittadine italiane;
b) la tutela della salute del minore;
c) le vaccinazioni obbligatorie nellambito di interventi di prevenzione
collettiva autorizzati dalle Regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi, la cura di malattie infettive ed eventuale
bonifica dei relativi focolai.
A fronte delle sopraindicate prestazioni, lo straniero è tenuto a pagare
le tariffe previste.
Le prestazioni rese a soggetti privi di risorse economiche sufficienti sono
erogate senza oneri a carico del richiedente fatta salva la quota di
partecipazione alla spesa (ticket), ove previsti.
Tutte le prestazioni, le prescrizioni farmaceutiche e le pratiche di
rendicontazione saranno effettuate mediante lutilizzo di un codice STP
(Straniero temporaneamente presente).
Tale codice è costituito da 16 caratteri (3 per la sigla STP, 3
caratteri per il codice ISTAT relativo alla Regione, 3 per il codice ISTAT
della struttura sanitaria erogante e 7 per il numero progressivo assegnato da
ogni struttura).
Il codice STP ha validità semestrale e viene rilasciato in sede di prima
erogazione dellassistenza dagli Uffici spedalità delle Aziende
ospedaliere e dalle strutture territoriali stabilite dalle Aziende USL
contestualmente alla dichiarazione dello stato di indigenza.
Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed è
rinnovabile in caso di permanenza dello straniero.
La struttura sanitaria deve, in ogni caso, provvedere, anche in assenza di
documenti di identità, alla registrazione delle generalità
fornite dallassistito.
Laccesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione
alle autorità di pubblica sicurezza salvo i casi in cui sia
obbligatorio il referto.
Il mancato pagamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque
essenziali, ancorchè continuative comporta il finanziamento da parte del
Ministero degli Interni mentre lonere degli interventi di medicina
preventiva e delle prestazioni sanitarie di cui ai punti a), b), c), d) e) del
comma 3 dell art. 35 del Decreto Legislativo n. 286/98 ricade sul Fondo
Sanitario Nazionale.