Cittadini regolarmente soggiornanti
Ai cittadini extracomunitari non iscritti obbligatoriamente o volontariamente
al SSN vengono assicurate nelle strutture sanitarie accreditate dello stesso
Servizio:
- le prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di
ricovero o di day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative
tariffe al momento della dimissione;
- le prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.
Per tutte le prestazioni, sia urgenti che di elezione, vengono applicate le
tariffe determinate dalle regioni e province autonome (Art. 8, - commi 5 e 7
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni).
I cittadini extracomunitari provenienti da Stati con i quali sono in vigore
trattati e accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria devono
essere muniti di attestati che certificano il diritto allassistenza
sanitaria per essere esclusi dal pagamento di tali tariffe, a parità di
condizioni con i cittadini italiani.
Per le prestazioni durgenza lasciate insolute lASL, lAzienda
Ospedaliera o altra struttura accreditata devono rivolgersi per il relativo
rimborso alla Prefettura, competente per territorio, secondo le procedure
già in vigore, ai sensi della legge 17 luglio 1890 n. 6972 e successive
modificazioni.