Assistenza sanitaria alle donne straniere in stato di gravidanza
Sul piano del diritto delle donne che lavorano va sottolineato che le
lavoratrici straniere residenti in Italia, in regola con le disposizioni di
legge, hanno parità di trattamento con le cittadine italiane, per quanto
riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia.
Le cittadine titolari di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, motivi di
famiglia, asilo politico, gravidanza, cure mediche, ecc. hanno diritto
all'iscrizione al servizio sanitario nazionale (SSN).
L'iscrizione si può effettuare presso la ASL di residenza o in mancanza
di iscrizione anagrafica presso la Asl del luogo di dimora, e termina con la
data della scadenza del permesso di soggiorno.
Le donne titolari del permesso di soggiorno per cure mediche sono iscritte per
tutta la durata della gravidanza e per i sei mesi successivi al parto. Alla
nascita il bambino verrà iscritto al S.S.N. per la durata di sei mesi. I
documenti occorrenti per l'iscrizione sono:
- Autocertificazione di residenza o una dichiarazione di effettiva dimora,
- permesso di soggiorno in corso di validità
- autocertificazione del codice fiscale (se esistente)
- dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla Asl ogni
variazione del proprio status
- in caso di permesso di soggiorno per motivi di gravidanza si dovrà
presentare idonea certificazione sanitaria attestante lo stato di gravidanza o
l'avvenuto parto.
Casi di Esenzione:
Le cittadine straniere in stato di gravidanza hanno diritto all'esenzione dal
pagamento del ticket per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di
laboratorio e per tutte le prestazioni specialistiche ai fini della tutela
della maternità.
Hanno diritto alle prestazioni farmaceutiche, alle analisi e a tutte le
prestazioni specialistiche collegate alla gravidanza e possono utilizzare
gratuitamente le prestazioni ospedaliere del Ssn.
Sono gratuiti la prestazione al parto, il parto e le cure per eventuali
malattie conseguenti al parto.
Per le visite ostetrico-ginecologiche e le visite pediatriche non è
necessaria la prescrizione del medico curante: basta presentarsi alle strutture
ospedaliere con la tessera sanitaria.
Consultori familiari
Presso ogni A.S.L. sono presenti i consultori familiari che hanno il compito di
assistere gratuitamente tutte le donne incinte, anche sprovviste di permesso
di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età.
Nel consultorio si svolgono attività di assistenza alla salute della
donna in gravidanza, alla donna che decide di interrompere la gravidanza,
assistenza ginecologica, prevenzione e diagnosi dei tumori dell'apparato
genitale femminile, mediazione familiare, informazioni su adozioni e
affidamenti, vaccinazioni contro la rosolia nelle donne in età fertile,
ecc.
Si possono richiedere le prestazioni direttamente presso il consultorio
fissando un appuntamento e senza la prescrizione del medico di famiglia.
Permesso di soggiorno per cure mediche
La cittadina in stato di gravidanza, irregolarmente presen
te nel territorio italiano, e fino a 6 mesi dopo il parto, per la legge
italiana, non può essere espulsa e ha diritto al rilascio di un permesso
di soggiorno per motivi di gravidanza.
Ugualmente non potrà essere espulso per lo stesso periodo il marito
convivente.
La cittadina straniera, in questi casi, potrà richiedere presso la
Questura il permesso di soggiorno presentando, all'atto della richiesta, un
certificato medico nel quale sia attestato lo stato di gravidanza e la data
presumibile del parto.
Interruzione di gravidanza
Secondo la legge italiana si può interrompere in ogni caso la gravidanza
entro 90 giorni dal concepimento.
Trascorsi 90 giorni si può decidere di interrompere la gravidanza solo
se si è in grave pericolo di vita a causa della gravidanza stessa o se
il bambino che deve nascere presenta malformazioni che mettono in pericolo la
salute fisica o psichica di lui o della futura madre. Per l'interruzione della
gravidanza è necessario rivolgersi ad un medico di fiducia, ad un
consultorio familiare o ad un'Asl.