10 ) Riconoscimento dei Titoli di Studio Conseguiti all'Estero
Art. 39, D. Lgs. n. 286/1998 come mod. dallart. 26 della legge n.
189/2002; art. 48, DPR n. 394/1999
A) Chi ha la competenza per il riconoscimento:
la competenza per il riconoscimento:
a. dei titoli di accesso allistruzione superiore;
b. dei periodi di studio e dei titoli accademici;
c. dei titoli accademici
ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in
Paesi esteri, è attribuita alle Università e agli istituti di
istruzione universitari, i quali la esercitano nellambito della loro
autonomia ed in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli
accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali.
B) Termini temporali per le richieste di riconoscimento dei titoli conseguiti
allestero:
Le Università e gli istituti di istruzione universitari devono pronunciarsi sulle richieste di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero entro 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda.
Nel caso in cui le autorità accademiche richiedano un supplemento di
istruttoria, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni
successivi, degli atti supplementari.
C ) Cosa si può fare contro il provvedimento di diniego del
riconoscimento dei titolidi studio conseguiti allestero:
Contro il provvedimento di rigetto della domanda per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero o in caso di scadenza del termine di 90 giorni, il richiedente può presentare:
a. ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale (TAR);
b. ricorso straordinario al Capo dello Stato;
c. istanza al Ministero dellistruzione, dellUniversità e della ricerca (MIUR) che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare lUniversità a riesaminare la domanda, dandone contestualmente comunicazione allinteressato. Luniversità deve pronunciarsi entro i successivi 60 giorni. In caso di rigetto o in caso di mancata risposta nei termini previsti, linteressato può presentare ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato