L'obbligo scolastico per la durata di dodici anni
La legge n. 53 del 2003 ed i decreti delegati di attuazione, specie D.Lgs. n. 76 del 2005 sul diritto-dovere all'istruzione, hanno un'importanza non indifferente sul lavoro dei minori, sul diritto dei minori all'istruzione e alla formazione professionale, con l'introduzione nel nostro ordinamento del sistema duale, ossia di alternanza tra esperienze della scuola ed esperienze lavorative.
In riforma della precedente normativa, specificamente con l'abrogazione della legge n. 9 del 1999, la legge delega 28 marzo 2003, n. 53 e il relativo decreto di attuazione hanno introdotto il principio del diritto-dovere dell'istruzione per almeno dodici anni, o comunque fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Sono questi i termini per il conseguimento dell'età lavorativa, che tendenzialmente coincide con i diciotto anni, ossia con la maggiore età quando viene meno l'obbligo scolastico anche senza il conseguimento di alcun titolo di studio.
L'istruzione direttamente da parte dei genitori o di chi ne fa le veci è ammessa soltanto a condizione che siano garantite la capacità tecnica e quella economica, con comunicazione anno per anno alla competente autorità, che ne effettua il controllo ( D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76.)
A partire dal compimento dei quindici anni possono iniziare le esperienze congiunte di scuola e di lavoro, come l'apprendistato previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003 , collegato con il diritto-dovere d'istruzione, per il quale è richiesta l'età iniziale dei quindici anni e quella finale, implicita, dei 18 anni.
Il sistema educativo e d'istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale.
Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione inizia con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, all'età di sei anni compiuti entro il 31 agosto dell'anno di appartenenza, salvo eventuali anticipazioni a favore dei minori che compiano 6 anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento ( D.Lgs. n. 59 del 2004); le scuole secondarie di secondo grado organizzano un raccordo con le istituzioni del sistema educativo d'istruzione e di formazione del secondo ciclo.
I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema d'istruzione e di formazione fino al conseguimento del diploma o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale (D.Lgs. n. 76 del 2005) .
Disposizione specifiche del D.Lgs. n. 76 del 2005 mirano alla prevenzione degli abbandoni scolastici, anche con la vigilanza sull'adempimento del dovere d'istruzione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci