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a) Disposizioni e criteri generali:

a.   l’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani;

b.   l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico
b )Iscrizione con riserva:

i minori stranieri non in possesso di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo è rilasciato all’interessato con i dati identificati acquisiti al momento dell’iscrizione.

c) In quale classe sono iscritti i minori stranieri:

i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa. L’iscrizione ad una classe diversa può essere deliberata tenendo conto:

a.   dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

b.   dell’accertamento di competenze, abilità e livelli nel Paese di provenienza;

c.   del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;

d.   del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
d) Determinazioni del collegio dei docenti  

Il collegio dei docenti:

a.   formula proposte in ordine ai criteri per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri;

b.   definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento. A tal fine possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza della lingua italiana può essere realizzato mediante l’attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa;

c.   formula proposte in ordine ai criteri ed alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario l’istituzione scolastica si può avvalere dell’opera dei mediatori culturali qualificati

 

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