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Disposizioni e criteri generali:

a.   In materia di accesso all’istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio agli stranieri è assicurata la parità di trattamento con i cittadini italiani. La parità di trattamento concerne anche gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali:

§   le borse di studio;

§   i prestiti di onore;

§   i servizi abitativi.

b.   entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all’immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari per l’anno accademico successivo. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato l’ammissione degli studenti stranieri è subordinata:

o   alla verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie;

o   al superamento delle prove di ammissione;

a.   il numero massimo dei visti di ingresso (link) e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria (link) degli studenti stranieri che hanno la residenza (link) all’estero è disciplinato annualmente con decreto del Ministero degli Affari esteri sulla base delle disponibilità comunicate dalle Università;

b.   le Università italiane istituiscono, anche in convenzione con alte istituzioni formative, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai paesi terzi in possesso del visto di ingresso (link) e del permesso di soggiorno per motivi di studio (link) e di tutti gli altri titoli che consentono l’accesso ai corsi universitari. Al termine dei corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
Chi ha diritto:

E’ consentito l’accesso ai corsi universitari agli stranieri in possesso di:

a.   carta di soggiorno (link);

b.   permesso di soggiorno per lavoro subordinato (link);

c.   permesso di soggiorno per lavoro autonomo (link);

d.   permesso di soggiorno per motivi familiari (link);

e.   permesso di soggiorno per asilo umanitario (link);

f.   permesso di soggiorno per motivi religiosi (link);

g) titolo di studio superiore conseguito in Italia regolarmente soggiornanti da almeno un anno;

g.   diplomi finali delle scuole italiane all’estero o diplomi finali delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio.
Valutazione economica e patrimoniale degli studenti stranieri per l’accesso agli interventi per il diritto allo studio :

La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative tabelle previste con DPCM e certificata con apposita documentazione rilasciata dalla competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture.

Nella compilazione delle graduatorie generali per l’attribuzione dei benefici per il diritto allo studio le regioni e le Università possono riservare una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l’accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
Requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio (link)

a.   I visti ed i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche;

b.   per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono comunque essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio;

c.   il permesso di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

 

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