Sono respinti dal territorio degli Stati membri i cittadini di paesi terzi che
non soddisfino tutte le condizioni dingresso previste dal Regolamento
(CE) n. 562/2006, e non rientrino nelle categorie di persone di cui
allarticolo 5, paragrafo 4 dello stesso regolamento. Ciò non
pregiudica lapplicazione di disposizioni particolari relative al diritto
dasilo e alla protezione internazionale o al rilascio di visti per
soggiorno di lunga durata.
Il respingimento può essere disposto solo con un provvedimento motivato
che ne indichi le ragioni precise. Il provvedimento è adottato da
unautorità competente secondo la legislazione nazionale ed
è dapplicazione immediata.
Il provvedimento motivato indicante le ragioni precise del respingimento
è notificato a mezzo del modello uniforme, compilato
dallautorità che, secondo la legislazione nazionale, è
competente a disporre il respingimento. Il modello uniforme compilato è
consegnato al cittadino di paese terzo interessato, il quale accusa ricevuta
del provvedimento a mezzo del medesimo modello uniforme.
Le persone respinte hanno il diritto di presentare ricorso.
I ricorsi sono disciplinati conformemente alla legislazione nazionale.
Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte
riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su
rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a
norma della legislazione nazionale.
Lavvio del procedimento di impugnazione non ha effetto sospensivo sul
provvedimento di respingimento.
Fatto salvo qualsiasi indennizzo concesso a norma della legislazione nazionale,
il cittadino di paese terzo interessato ha diritto a che lo Stato membro che
ha proceduto al respingimento rettifichi il timbro di ingresso annullato e
tutti gli altri annullamenti o aggiunte effettuati, se in esito al ricorso il
provvedimento di respingimento risulta infondato