Home » Canali  » Entrare in Italia  » le frontiere italiane » frontiere


Il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 entrato in vigore il 13 ottobre 2006 istituisce il codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere Schengen ) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 105/1 del 13.04.2006.
A seguito della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e successivamente all’integrazione della stessa nell’ambito della normativa comunitaria, il controllo delle frontiere esterne è regolato da norme che armonizzano la legislazione degli Stati membri e che al tempo stesso sopprimono i controlli alle tradizionali frontiere interne tra gli stessi.
Sempre nel senso della progressiva armonizzazione e per rafforzare la operatività della apposita Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004, p.1) che dovrà svolgere anche compiti di coordinamento delle funzioni di polizia il regolamento mira a stabilire delle norme uniformi applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea e prevede, fra l’altro, l’assenza del controllo sulle persone che attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dell’Unione europea, e stabilisce le norme applicabili al controllo sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (art. 1 ). Esso si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno Stato membro, fatti salvi i diritti dei beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, i diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale (art. 3).
 
L’ingresso nel territorio dello Stato è subordinato alla effettuazione dei seguenti controlli di frontiera:

  • controlli richiesti in attuazione della Convenzione in applicazione dell’Accordo di Schengen;
  • controlli doganali e valutari;
  • controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi internazionale.

Il personale addetto ai controlli di frontiera è inoltre obbligato ad apporre sul passaporto il timbro di ingresso con l’indicazione della data.
 
Tra i punti salienti del Regolamento.
Per un soggiorno non superiore a tre mesi nell’arco di sei mesi, i cittadini provenienti da paesi terzi devono essere in possesso di documenti e visti validi, giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti; non essere considerati una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (art. 5).
Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana (art. 6).
L’attraversamento delle frontiere esterne è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera.
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui sono in possesso le persone che attraversano la frontiera.
I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita sono informati sull’obiettivo e sulla procedura seguita per l’effettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato (art. 7).
Se il documento di viaggio di un cittadino di paese terzo non reca il timbro d’ingresso, le autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni relative alla durata del soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. Tale presunzione può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca elementi di prova attendibili (esempio biglietti di viaggio o giustificativi della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri), atti a dimostrare che l’interessato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un soggiorno breve. Se la presunzione non è confutata, le autorità competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli Stati membri in questione (art. 11).
Gli Stati membri assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera. La cooperazione tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi, e provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali (art. 16).
Gli Stati membri possono effettuare un controllo congiunto alle frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.
Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi (art.17).
In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può ripristinare, in via eccezionale, il controllo alle sue frontiere interne per un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni (art. 23 ).
Quando l’ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiedono un’azione urgente , lo Stato membro interessato può ripristinare, in via eccezionale e immediatamente, il controllo alle frontiere interne, avvertendo senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura (art. 25 ). La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano ( art. 30).
Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non accessibile al pubblico.
I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda linea sono informati sull’obiettivo e sulla procedura seguita per l’effettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome del valico di frontiera e la data dell’attraversamento della frontiera.