Il Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15
marzo 2006 entrato in vigore il 13 ottobre 2006 istituisce il codice
comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte
delle persone (codice delle frontiere Schengen
) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellUnione europea L 105/1 del
13.04.2006.
A seguito della Convenzione di applicazione dellaccordo di Schengen del
14 giugno 1985 e successivamente allintegrazione della stessa
nellambito della normativa comunitaria, il controllo delle frontiere
esterne è regolato da norme che armonizzano la legislazione degli Stati
membri e che al tempo stesso sopprimono i controlli alle tradizionali frontiere
interne tra gli stessi.
Sempre nel senso della progressiva armonizzazione e per rafforzare la
operatività della apposita
Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere
esterne degli Stati membri dellUnione europea
istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004
(GU L 349 del 25.11.2004, p.1) che dovrà svolgere anche compiti di
coordinamento delle funzioni di polizia il regolamento mira a stabilire delle
norme uniformi applicabili al controllo di frontiera sulle persone che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dellUnione europea e
prevede, fra laltro, lassenza del controllo sulle persone che
attraversano le frontiere interne tra gli Stati membri dellUnione
europea, e stabilisce le norme applicabili al controllo sulle persone che
attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dellUnione europea
(art. 1
). Esso si applica a chiunque attraversi le frontiere interne o esterne di uno
Stato membro, fatti salvi i diritti dei beneficiari del diritto comunitario
alla libera circolazione, i diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono
protezione internazionale (art. 3).
Lingresso nel territorio dello Stato è subordinato alla
effettuazione dei seguenti controlli di frontiera:
controlli richiesti in attuazione della Convenzione in applicazione
dellAccordo di Schengen;
controlli doganali e valutari;
controlli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale.
Il personale addetto ai controlli di frontiera è inoltre obbligato ad
apporre sul passaporto il timbro di ingresso con lindicazione della data.
Tra i punti salienti del Regolamento.
Per un soggiorno non superiore a tre mesi nellarco di sei mesi, i
cittadini provenienti da paesi terzi devono essere in possesso di documenti e
visti validi, giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e
disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti; non essere considerati una
minaccia per lordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o
le relazioni internazionali di uno degli Stati membri, in particolare non
essere oggetto di segnalazione ai fini della non ammissione nelle banche dati
nazionali degli Stati membri per gli stessi motivi (art. 5).
Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della
dignità umana (art. 6).
Lattraversamento delle
frontiere esterne
è oggetto di verifiche da parte delle guardie di frontiera.
Le verifiche possono riguardare anche i mezzi di trasporto e gli oggetti di cui
sono in possesso le persone che attraversano la frontiera.
I cittadini di paesi terzi
sottoposti ad una verifica approfondita
sono informati sullobiettivo e sulla procedura seguita per
leffettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili
in tutte le lingue ufficiali o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo
Stato membro interessato. In caso di perquisizione si applica la
legislazione dello Stato membro interessato(art. 7).
Se il documento di viaggio
di un cittadino di paese terzo non reca il timbro dingresso, le
autorità nazionali competenti possono presumere che il titolare non
soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni relative alla durata del
soggiorno applicabili nello Stato membro in questione. Tale presunzione
può essere confutata qualora il cittadino di paese terzo fornisca
elementi di prova attendibili (esempio biglietti di viaggio o giustificativi
della sua presenza fuori del territorio degli Stati membri), atti a dimostrare
che linteressato ha rispettato le condizioni relative alla durata di un
soggiorno breve. Se la presunzione non è confutata, le autorità
competenti possono espellere il cittadino di paese terzo dal territorio degli
Stati membri in questione (art. 11).
Gli Stati membri assicurano tra loro una
cooperazione
stretta e permanente ai fini di unesecuzione efficace del controllo di
frontiera. La cooperazione tra Stati membri nella gestione delle frontiere
esterne è coordinata dallAgenzia europea
per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli
Stati membri, istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004. Gli Stati membri si
astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il
funzionamento dellAgenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi, e
provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e
sui diritti fondamentali (art. 16).
Gli Stati membri possono effettuare un controllo congiunto alle frontiere
comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai
fini delleffettuazione delle verifiche dingresso e duscita,
fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.
Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi
(art.17). In caso di
minaccia grave
per lordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato membro può
ripristinare, in via eccezionale, il controllo alle sue frontiere interne per
un periodo limitato a una durata massima di trenta giorni o per la durata
prevedibile della minaccia grave se essa supera i trenta giorni (art. 23
).
Quando lordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro
richiedono unazione urgente
, lo Stato membro interessato può ripristinare, in via eccezionale e
immediatamente, il controllo alle frontiere interne, avvertendo senza indugio
gli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi che giustificano il
ricorso a questa procedura (art. 25
). La decisione di ripristinare il controllo alle frontiere interne è
presa secondo criteri di trasparenza e ne viene data piena informazione al
pubblico, salvo che imprescindibili motivi di sicurezza lo impediscano (
art. 30).
Se sono disponibili le necessarie strutture e se il cittadino di paese terzo ne
fa richiesta, tali verifiche approfondite sono effettuate in un luogo non
accessibile al pubblico.
I cittadini di paesi terzi sottoposti ad una verifica approfondita in seconda
linea sono informati sullobiettivo e sulla procedura seguita per
leffettuazione di tale verifica.
Tali informazioni sono disponibili in tutte le lingue ufficiali
dellUnione e nella o nelle lingue del o dei paesi limitrofi allo Stato
membro interessato e indicano la possibilità per il cittadino di paese
terzo di chiedere il nome o il numero di matricola delle guardie di frontiera
che effettuano la verifica approfondita in seconda linea nonché il nome
del valico di frontiera e la data dellattraversamento della frontiera.