L'ingresso nel territorio italiano degli stranieri provenienti dalle frontiere
esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto allo straniero che:
·
si presenti attraverso un
valico di frontiera;
·
sia in possesso di un
passaporto o di altro documento di viaggio equivalente
riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere;
·
disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno
e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla
natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel
Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale
dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel
territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione
al soggiorno;
·
sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
·
non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo
Schengen;
·
non sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o
le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni
nazionali o di altri Stati Schengen.
Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso
di soggiorno, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a
condizione che l'ingresso in Italia non
avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può
essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti
Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d'ingresso o
di transito