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Decreto flussi
Il Ministero predispone ogni anno uno o più decreti sui flussi migratori (i cosiddetti "decreti flussi"), che vengono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per stabilire le quote massime di cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato e autonomo. La Direzione dell'Immigrazione del Ministero predispone i decreti flussi tenendo soprattutto conto delle esigenze del nostro mercato del lavoro; ma anche dei ricongiungimenti familiari, di eventuali misure di protezione temporanea e dei criteri generali individuati nel documento di programmazione triennale relativo alla politica dell'immigrazione, approvato dal Governo. I decreti flussi possono riservare quote d'ingresso a cittadini di paesi extracomunitari coi quali l'Italia ha concluso o sta per concludere ac0cordi bilaterali in materia di lavoro. Inoltre, dal 2004 il Ministero predispone anche decreti flussi per i cittadini neocomunitari i cui paesi dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Per loro infatti si applica ancora durante il regime transitorio la politica delle quote massime d'ingresso, coi relativi decreti annuali che ne fissano l'entità.
 
Documento programmatico
Il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere nei successivi tre anni in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Il documento programmatico è predisposto ogni tre anni, salva la necessità di un termine più breve, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. E' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Viene emanato con decreto del Capo dello Stato.
 
Fondo nazionale per le politiche migratorie
Il Fondo nazionale politiche migratorie è stato istituito dal Testo unico sull'immigrazione (art. 45, d. lgs. 286/98 e successive modificazioni e integrazioni) per finanziare le misure di integrazione sociale a favore degli immigrati. In particolare il Fondo era mirato al finanziamento di corsi di lingua italiana, progetti di educazione interculturale e per l'accesso all'alloggio e per misure di accoglienza dovute a eventi straordinari. Il Fondo era ampiamente regionalizzato: il 20% era cioè gestito dall'Amministrazione centrale e il resto veniva ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Fino al 2002 la Direzione Generale dell'immigrazione ha utilizzato la quota di propria spettanza del Fondo politiche migratorie per cofinanziare iniziative sperimentali e progetti pilota in un'ottica tendente a individuare "buone pratiche" e a promuovere la diffusione e la realizzazione di politiche di integrazione soprattutto a livello locale. In questo contesto si collocano alcuni dei più importanti progetti realizzati, in particolare gli Accordi di Programma. A partire dal 2002 il Fondo è confluito nel Fondo nazionale per le politiche sociali. Istituito dalla legge di riforma dell'assistenza (l. 328/2000), il Fondo nazionale per le politiche sociali è la principale fonte nazionale di finanziamento per gli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, ivi inclusi gli immigrati. Il Fondo nazionale per le politiche sociali viene ripartito annualmente tra lo Stato e le Regioni. A partire dal 2003, a seguito della riforma del Titolo V° della Costituzione, questa ripartizione avviene senza vincolo di destinazione. La Direzione Generale dell'Immigrazione utilizza la quota del Fondo destinata all'amministrazione statale per finanziare iniziative sperimentali e progetti pilota. In questo contesto si collocano alcuni tra i principali progetti in corso di realizzazione: sulla mediazione culturale, sull'accesso al credito e ai servizi bancari da parte degli immigrati, lo studio sull'imprenditoria immigrata, l'analisi delle problematiche legate alle politiche abitative per gli stranieri.
 
Fondo nazionale per le politiche sociali
Istituito dalla legge di riforma dell'assistenza (l. 328/2000), il Fondo nazionale per le politiche sociali è la principale fonte nazionale di finanziamento per gli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie, ivi inclusi gli immigrati. Esso ha assorbito tra l'altro, nel 2002, il Fondo nazionale politiche migratorie. Il fondo si compone di stanziamenti che finanziano leggi a supporto di diritti soggettivi – come gli assegni di maternità e i congedi parentali - e di risorse trasferite direttamente alle Regioni che, a loro volta, le assegnano ad enti locali e a partner privati per finanziare i servizi previsti nei rispettivi piani sociali regionali. Lo Stato individua i livelli essenziali delle prestazioni e ripartisce tra le Regioni le risorse del Fondo sociale nazionale. Le Regioni, quindi, esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, la cui regia è, infine, affidata ai Comuni.
 
Politiche di integrazione
Le politiche di integrazione sono finalizzate al positivo inserimento nella società dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia. Consistono in strategie e interventi destinati agli adulti, ai lavoratori, ai minori, ai giovani. In particolare con integrazione si intende un processo biunivoco che coinvolge la società d'accoglienza e i cittadini stranieri e che – nella consapevolezza reciproca di obblighi e diritti di ambo le parti – conduce alla piena partecipazione da parte dell'immigrato alla vita sociale, economica, culturale e civile della società d'accoglienza e all'accesso ai beni e servizi, a pari titolo e con pari dignità rispetto agli altri cittadini. Le misure di integrazione sociale sono realizzate in larga parte dalle Regioni e dagli Enti Locali e finanziate con la quota parte delle risorse messe loro a disposizione annualmente dal Fondo nazionale per le politiche sociali, che le Regioni stesse decidono di destinare a interventi per gli immigrati. Si tratta di misure di accoglienza per eventi straordinari, per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione interculturale, per l'accesso all'alloggio. Invece la quota parte del Fondo nazionale per le politiche sociali annualmente destinata ad interventi di carattere statale in materia di integrazione – notevolmente inferiore a quella devoluta alle Regioni –, è utilizzata dal Ministero per finanziare iniziative sperimentali e progetti pilota, individuare buone pratiche, promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione interculturale. In questo contesto si collocano alcuni tra i principali progetti in corso di realizzazione: gli Accordi di programma; il Mediatore culturale; il progetto per l'Accesso al credito e ai servizi bancari; lo studio dell'imprenditoria immigrata; l'analisi delle problematiche legate alle politiche abitative per i migranti.
 
Cittadini neocomunitari
Sono neocomunitari i cittadini dei dieci nuovi Stati che dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea: la Repubblica Ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca più i due entrati a far parte dell’Unione dal 1 gennaio 2007: la Romania e la Bulgaria. Analogamente a quanto avvenuto in occasione di precedenti allargamenti, il Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE prevede, salvo che per Cipro e Malta, un regime transitorio, trascorso il quale si applicherà l'acquis comunitario (l'insieme dei diritti ed obblighi che vincolano gli Stati dell'Unione europea, recepito dai nuovi Stati membri nei rispettivi ordinamenti nazionali), nella sua interezza, anche ai nuovi cittadini europei. Si tratta di una scelta improntata a criteri di gradualità, che consentirà di assicurare il passaggio progressivo alla piena applicazione del diritto comunitario e le necessarie misure di tutela del mercato del lavoro degli Stati membri. Progressivamente i tradizionali flussi migratori per motivi di lavoro tra vecchi e nuovi Stati membri diventeranno, a tutti gli effetti, forme di mobilità intracomunitaria della forza lavoro e saranno disciplinati, esclusivamente, dal diritto comunitario. A tal fine ogni anno, finché sarà in vigore il regime transitorio, viene riservata una quota di ingressi nel mercato del lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini degli otto Stati di nuova adesione (con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
 
Regime transitorio cittadini neocomunitari
Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato, gli attuali Stati membri dell'Unione europea possono applicare per i cittadini neocomunitari misure restrittive in materia di accesso al mercato del lavoro. Tale regime transitorio può durare complessivamente sette anni e si articola in tre fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due anni. Nei primi due anni dall'adesione viene sospesa l'applicazione del diritto comunitario in materia di libera circolazione dei lavoratori dipendenti e vigono misure particolari. Prima della fine del biennio, alla luce di una valutazione sugli effetti dell'applicazione delle misure particolari e sulle condizioni del mercato del lavoro, potrà essere decisa e notificata alla Commissione, da parte di ciascuno Stato membro, l'intenzione di prolungare l'applicazione delle misure nazionali per un ulteriore triennio. Trascorso un periodo di cinque anni dall'adesione, l'applicazione delle misure particolari potrà protrarsi per ulteriori due anni, fino alla fine del complessivo periodo transitorio di sette anni, qualora si verifichino gravi perturbazioni del mercato del lavoro o vi sia un rischio in tal senso.
 

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