Decreto flussi
Il Ministero predispone ogni anno uno o più decreti sui flussi migratori
(i cosiddetti "decreti flussi"), che vengono emanati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, per stabilire le quote massime di
cittadini extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di
lavoro subordinato e autonomo. La Direzione dell'Immigrazione del Ministero
predispone i decreti flussi tenendo soprattutto conto delle esigenze del nostro
mercato del lavoro; ma anche dei ricongiungimenti familiari, di eventuali
misure di protezione temporanea e dei criteri generali individuati nel
documento di programmazione triennale relativo alla politica dell'immigrazione,
approvato dal Governo. I decreti flussi possono riservare quote d'ingresso a
cittadini di paesi extracomunitari coi quali l'Italia ha concluso o sta per
concludere ac0cordi bilaterali in materia di lavoro. Inoltre, dal 2004 il
Ministero predispone anche decreti flussi per i cittadini neocomunitari i cui
paesi dal 1° maggio 2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea. Per
loro infatti si applica ancora durante il regime transitorio la politica delle
quote massime d'ingresso, coi relativi decreti annuali che ne fissano
l'entità.
Documento programmatico
Il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato indica le azioni e gli interventi che lo
Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione
europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e
con organizzazioni non governative, si propone di svolgere nei successivi tre
anni in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i
Paesi di origine. Il documento individua inoltre i criteri generali per la
definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli
interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento
sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel
rispetto delle diversità e delle identità culturali delle
persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede
ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. Il
documento programmatico è predisposto ogni tre anni, salva la
necessità di un termine più breve, dal Presidente del Consiglio
dei Ministri. E' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Viene emanato
con decreto del Capo dello Stato.
Fondo nazionale per le politiche migratorie
Il Fondo nazionale politiche migratorie è stato istituito dal Testo
unico sull'immigrazione (art. 45, d. lgs. 286/98 e successive modificazioni e
integrazioni) per finanziare le misure di integrazione sociale a favore degli
immigrati. In particolare il Fondo era mirato al finanziamento di corsi di
lingua italiana, progetti di educazione interculturale e per l'accesso
all'alloggio e per misure di accoglienza dovute a eventi straordinari. Il Fondo
era ampiamente regionalizzato: il 20% era cioè gestito
dall'Amministrazione centrale e il resto veniva ripartito tra le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano. Fino al 2002 la Direzione Generale
dell'immigrazione ha utilizzato la quota di propria spettanza del Fondo
politiche migratorie per cofinanziare iniziative sperimentali e progetti pilota
in un'ottica tendente a individuare "buone pratiche" e a promuovere
la diffusione e la realizzazione di politiche di integrazione soprattutto a
livello locale. In questo contesto si collocano alcuni dei più
importanti progetti realizzati, in particolare gli Accordi di Programma. A
partire dal 2002 il Fondo è confluito nel Fondo nazionale per le
politiche sociali. Istituito dalla legge di riforma dell'assistenza (l.
328/2000), il Fondo nazionale per le politiche sociali è la principale
fonte nazionale di finanziamento per gli interventi di assistenza alle persone
e alle famiglie, ivi inclusi gli immigrati. Il Fondo nazionale per le politiche
sociali viene ripartito annualmente tra lo Stato e le Regioni. A partire dal
2003, a seguito della riforma del Titolo V° della Costituzione, questa
ripartizione avviene senza vincolo di destinazione. La Direzione Generale
dell'Immigrazione utilizza la quota del Fondo destinata all'amministrazione
statale per finanziare iniziative sperimentali e progetti pilota. In questo
contesto si collocano alcuni tra i principali progetti in corso di
realizzazione: sulla mediazione culturale, sull'accesso al credito e ai servizi
bancari da parte degli immigrati, lo studio sull'imprenditoria immigrata,
l'analisi delle problematiche legate alle politiche abitative per gli
stranieri.
Fondo nazionale per le politiche sociali
Istituito dalla legge di riforma dell'assistenza (l. 328/2000), il Fondo
nazionale per le politiche sociali è la principale fonte nazionale di
finanziamento per gli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie,
ivi inclusi gli immigrati. Esso ha assorbito tra l'altro, nel 2002, il Fondo
nazionale politiche migratorie. Il fondo si compone di stanziamenti che
finanziano leggi a supporto di diritti soggettivi come gli assegni di
maternità e i congedi parentali - e di risorse trasferite direttamente
alle Regioni che, a loro volta, le assegnano ad enti locali e a partner privati
per finanziare i servizi previsti nei rispettivi piani sociali regionali. Lo
Stato individua i livelli essenziali delle prestazioni e ripartisce tra le
Regioni le risorse del Fondo sociale nazionale. Le Regioni, quindi, esercitano
le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi
sociali, la cui regia è, infine, affidata ai Comuni.
Politiche di integrazione
Le politiche di integrazione sono finalizzate al positivo inserimento nella
società dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in
Italia. Consistono in strategie e interventi destinati agli adulti, ai
lavoratori, ai minori, ai giovani. In particolare con integrazione si intende
un processo biunivoco che coinvolge la società d'accoglienza e i
cittadini stranieri e che nella consapevolezza reciproca di obblighi e
diritti di ambo le parti conduce alla piena partecipazione da parte
dell'immigrato alla vita sociale, economica, culturale e civile della
società d'accoglienza e all'accesso ai beni e servizi, a pari titolo e
con pari dignità rispetto agli altri cittadini. Le misure di
integrazione sociale sono realizzate in larga parte dalle Regioni e dagli Enti
Locali e finanziate con la quota parte delle risorse messe loro a disposizione
annualmente dal Fondo nazionale per le politiche sociali, che le Regioni stesse
decidono di destinare a interventi per gli immigrati. Si tratta di misure di
accoglienza per eventi straordinari, per l'apprendimento della lingua italiana,
per l'educazione interculturale, per l'accesso all'alloggio. Invece la quota
parte del Fondo nazionale per le politiche sociali annualmente destinata ad
interventi di carattere statale in materia di integrazione notevolmente
inferiore a quella devoluta alle Regioni , è utilizzata dal
Ministero per finanziare iniziative sperimentali e progetti pilota, individuare
buone pratiche, promuovere l'alfabetizzazione e l'educazione interculturale.
In questo contesto si collocano alcuni tra i principali progetti in corso di
realizzazione: gli Accordi di programma; il Mediatore culturale; il progetto
per l'Accesso al credito e ai servizi bancari; lo studio dell'imprenditoria
immigrata; l'analisi delle problematiche legate alle politiche abitative per i
migranti.
Cittadini neocomunitari
Sono neocomunitari i cittadini dei dieci nuovi Stati che dal 1° maggio
2004 sono entrati a far parte dell'Unione Europea: la Repubblica Ceca, la
Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la
Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la
Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica Slovacca
più i due entrati a far parte dellUnione dal 1 gennaio 2007: la
Romania e la Bulgaria. Analogamente a quanto avvenuto in occasione di
precedenti allargamenti, il Trattato di adesione dei nuovi Stati membri alla UE
prevede, salvo che per Cipro e Malta, un regime transitorio, trascorso il
quale si applicherà l'acquis comunitario (l'insieme dei diritti ed
obblighi che vincolano gli Stati dell'Unione europea, recepito dai nuovi Stati
membri nei rispettivi ordinamenti nazionali), nella sua interezza, anche ai
nuovi cittadini europei. Si tratta di una scelta improntata a criteri di
gradualità, che consentirà di assicurare il passaggio progressivo
alla piena applicazione del diritto comunitario e le necessarie misure di
tutela del mercato del lavoro degli Stati membri. Progressivamente i
tradizionali flussi migratori per motivi di lavoro tra vecchi e nuovi Stati
membri diventeranno, a tutti gli effetti, forme di mobilità
intracomunitaria della forza lavoro e saranno disciplinati, esclusivamente, dal
diritto comunitario. A tal fine ogni anno, finché sarà in vigore
il regime transitorio, viene riservata una quota di ingressi nel mercato del
lavoro italiano esclusivamente a favore dei cittadini degli otto Stati di nuova
adesione (con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).
Regime transitorio cittadini neocomunitari
Durante il periodo transitorio previsto dal Trattato, gli attuali Stati membri
dell'Unione europea possono applicare per i cittadini neocomunitari misure
restrittive in materia di accesso al mercato del lavoro. Tale regime
transitorio può durare complessivamente sette anni e si articola in tre
fasi consecutive e diversamente regolate di due, tre e due anni. Nei primi due
anni dall'adesione viene sospesa l'applicazione del diritto comunitario in
materia di libera circolazione dei lavoratori dipendenti e vigono misure
particolari. Prima della fine del biennio, alla luce di una valutazione sugli
effetti dell'applicazione delle misure particolari e sulle condizioni del
mercato del lavoro, potrà essere decisa e notificata alla Commissione,
da parte di ciascuno Stato membro, l'intenzione di prolungare l'applicazione
delle misure nazionali per un ulteriore triennio. Trascorso un periodo di
cinque anni dall'adesione, l'applicazione delle misure particolari potrà
protrarsi per ulteriori due anni, fino alla fine del complessivo periodo
transitorio di sette anni, qualora si verifichino gravi perturbazioni del
mercato del lavoro o vi sia un rischio in tal senso.