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La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
-   la finalità del viaggio;
-   i mezzi di trasporto e di ritorno;
-   la disponibilità dei mezzi sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno;
-   il nullaosta di approvazione del progetto da parte del comitato per minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della Questura per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore con allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno;
-   le condizioni di alloggio.


Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista – di norma diretta e personale - la Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
 
I termini per il rilascio del visto d’ingresso sono stati definiti dall’art. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, “valutata la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta” (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per lavoro autonomo).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo 1997, n. 171, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere.
 
La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine dell’ottenimento di un visto d’ingresso sarà sempre denunciata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.) all’Autorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.
 
Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso – nel frattempo concesso – provvederanno ad emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.
 
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia.
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in moneta convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti consolari, nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il rilascio dei visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.
 
Tipi di visto
Tariffe in Euro
Tutte le tipologie di visto Schengen uniforme 35.oo
COLLETTIVO (tipo A, B e C) 35.oo + 1.oo per persona
NAZIONALE per soggiorni di lunga durata (tipo "D") 50.oo

presentazione della domanda