La domanda di visto deve essere presentata, per iscritto, su apposito modulo in
unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dallo straniero e
corredato di una foto formato tessera. Lo straniero che richiede il visto deve,
di regola, rivolgersi alla Rappresentanza diplomatico-consolare personalmente,
anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al
modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su
cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la
documentazione giustificativa. Allo straniero è richiesto
obbligatoriamente di attestare:
-
la finalità del viaggio;
-
i mezzi di trasporto e di ritorno;
-
la disponibilità dei mezzi sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno;
-
il nullaosta di approvazione del progetto da parte del comitato per minori
stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della Questura per i
componenti del nucleo familiare che ospita il minore con allegata la lista dei
minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per il soggiorno;
-
le condizioni di alloggio.
Valutata la ricevibilità della domanda di visto sulla scorta della
documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso
dellintervista di norma diretta e personale - la Rappresentanza
provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza, consultando in via
informatica o telematica tramite la rete mondiale visti, lelenco degli
stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.
I termini per il rilascio del visto dingresso sono stati definiti
dallart. 5, c. 8 del DPR del 31.8.1999, n. 394, il quale stabilisce che
la Rappresentanza diplomatico-consolare, valutata la ricevibilità
della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in relazione al visto
richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, rilasci il visto
entro 90 giorni dalla richiesta (30 gg. per lavoro subordinato, 120 per
lavoro autonomo).
Ai sensi di quanto previsto dallart. 6, cc. 2 e 3 del D.M. del 3 marzo
1997, n. 171, tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero
necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e
valutazioni di Autorità straniere.
La contraffazione di documenti prodotti da cittadini stranieri al fine
dellottenimento di un visto dingresso sarà sempre denunciata
dalla Rappresentanza diplomatico-consolare (art. 331 del C.P.P.)
allAutorità Giudiziaria italiana: sia nei casi di contraffazione
di documentazione di origine italiana, sia di documentazione di origine
straniera, comunque utilizzata a sostegno della domanda di visto.
Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di
elementi, situazioni e condizioni che avrebbero impedito la concessione del
visto dingresso nel frattempo concesso provvederanno ad
emettere un formale provvedimento di REVOCA del visto.
Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso la Rappresentanza consegna
allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile che
illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al
soggiorno in Italia.
I diritti consolari da riscuotersi per i visti concessi sono espressi nel
controvalore in Lire italiane di tariffe fissate in ECU e percepiti in moneta
convertibile o nella moneta del luogo (a differenza di altri atti consolari,
nessun diritto d'urgenza può essere chiesto o riscosso per il rilascio
dei visti).
N.B.: Per il rilascio dei visti da parte di Rappresentanze
diplomatico-consolari italiane vanno quindi corrisposte solo le seguenti
tariffe (armonizzate secondo la normativa di Schengen), con esclusione di
qualsiasi altra provvigione o compenso assolutamente non spettanti.
Tutte le tipologie di visto Schengen uniforme
35.oo
COLLETTIVO (tipo A, B e C)
35.oo + 1.oo per persona
NAZIONALE per soggiorni di lunga durata (tipo "D")
50.oo