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Il visto, costituito da un’apposita "vignetta" (o "sticker") applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente consente l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno.
 


Il visto può essere di tipo individuale – rilasciato al singolo richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo – rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia espressamente e formalmente riconosciuto dall’Italia.
Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
 
Di norma non vi è da parte degli stranieri "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).
 
Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze consente l’accesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione, assumendo in tal caso la denominazione di “Visto Schengen” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente invece l’accesso – e la possibilità di transito attraverso gli altri Paesi Schengen – al solo territorio dello Stato che ha rilasciato il visto, assumendo la denominazione di “Visto Nazionale” (VN).
 
Riassumendo ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono divisi in:
1.   Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle Parti contraenti, rilasciati per:
·   Transito Aeroportuale (tipo A);
·   Transito (tipo B);
·   soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi. A personalità di rilievo o a persone favorevolmente note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2.   Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
3.   Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto, e per l’eventuale transito - per non più di cinque giorni - attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
4.   Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore di visto per soggiorni di breve durata (VDC).
 
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio.
Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
 
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.
 
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni all’ingresso in Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati all’obbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (“permesso per visita città”, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico (“permesso per marittimi e croceristi”, per le sole ore diurne).