Il visto, costituito da unapposita "vignetta" (o
"sticker") applicato sul passaporto o su altro valido documento di
viaggio del richiedente consente lingresso nel territorio della
Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per
soggiorno.
Il visto può essere di tipo individuale rilasciato al singolo
richiedente ed apposto su un passaporto individuale - o collettivo
rilasciato ad un gruppo di stranieri, aventi tutti la stessa cittadinanza del
Paese di emissione del passaporto, ed a condizione che il documento sia
espressamente e formalmente riconosciuto dallItalia.
Il visto collettivo non può avere durata superiore a 30 giorni.
Di norma non vi è da parte degli stranieri "diritto"
all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse
legittimo". Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il
diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento
scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle
modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui
comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo"
(art.4, c.2).
Per effetto della Convenzione, il visto rilasciato dalle nostre Rappresentanze
consente laccesso, per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni),
sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la stessa Convenzione,
assumendo in tal caso la denominazione di Visto Schengen (VSU).
Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari
degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente laccesso anche
al territorio italiano.
Il visto dingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente
invece laccesso e la possibilità di transito attraverso gli
altri Paesi Schengen al solo territorio dello Stato che ha rilasciato
il visto, assumendo la denominazione di Visto Nazionale (VN).
Riassumendo ai sensi della Istruzione Consolare Comune Schengen, i visti sono
divisi in:
1.
Visti Schengen Uniformi (VSU), validi per il territorio dell'insieme delle
Parti contraenti, rilasciati per:
·
Transito Aeroportuale (tipo A);
·
Transito (tipo B);
·
soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o
più ingressi. A personalità di rilievo o a persone favorevolmente
note, che necessitino di visti con regolare frequenza ed offrano le garanzie
necessarie, la normativa Schengen consente, in via eccezionale, il rilascio di
visti di tipo C che, pur permettendo di soggiornare fino a 90 giorni per ogni
semestre, valgono per uno (C1), due (C2), tre (C3) o cinque anni (C5).
2.
Visti a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo
Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi
particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza
alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al
territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al
regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse
nazionale o in forza di obblighi internazionali.
Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi
particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare
quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio
del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per
i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non
riconosciuto valido, per particolari ragione durgenza, o in caso di
necessità.
3.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" (VN), validi solo
per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel
territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il
visto, e per leventuale transito - per non più di cinque giorni -
attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
4.
Visti per Soggiorni di Lunga Durata o "Nazionali" aventi anche valore
di visto per soggiorni di breve durata (VDC).
La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al
Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici
diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del
possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del
visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente
competente per il luogo di residenza dello straniero.
Per il rilascio di un Visto Schengen Uniforme (transito o breve soggiorno),
competente al rilascio è la Rappresentanza di quello degli Stati
Schengen presenti sul posto che costituisce la meta unica o principale del
viaggio.
Ove non sia possibile individuare tra le eventuali varie tappe del
viaggio una meta principale, competente al rilascio sarà la
Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.
Per il rilascio di un Visto Nazionale (lungo soggiorno) competente al rilascio
è la Rappresentanza di quello degli Stati Schengen presenti sul posto
che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.
Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una
propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello
straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla
Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che lo
rappresenti.
Non è invece prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.
In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per
breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità
di Frontiera.
I permessi in frontiera invece sono autorizzazioni allingresso in
Territorio Nazionale rilasciati, per prassi internazionale, dalle
Autorità di Frontiera per consentire a cittadini di Paesi assoggettati
allobbligo del visto - e che ne siano sprovvisti - il pernottamento o il
soggiorno breve in zone adiacenti alcuni aeroporti (permesso per visita
città, non superiore a 48 ore) oppure la visita ad aree urbane
prossime a porti, incluse località di rilevante interesse turistico
(permesso per marittimi e croceristi, per le sole ore diurne).