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Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema d'ingresso degli stranieri, ha curato l'emanazione del Decreto Interministeriale in materia di visti (12 luglio 2000), previsto dall'art. 5 c. 3 del D.P.R. 394/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01.08.2000), completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia.
Queste, in ambito nazionale sono costituite da:

  • Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;
  • Regolamento d'attuazione del Testo Unico n. 286/98 D.P.R. 31.8.1999, n.394 come modificato dal D.P.R. n.334 del 18 ottobre 2004;
  • Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000 sulla "Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000);
  • Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo Legge 30 luglio 2002, n. 189.

E, in ambito Schengen, da:
  • Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi;
  • Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
  • Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
  • Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del 2.10.1993);
  • Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 16.12.1998;
  • Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;
  • Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata;
  • Regolamento del Consiglio n. 562 del 15 marzo 2006 Codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Definizioni
  • Spazio Schengen. E' l'insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.
  • Frontiere esterne. E' il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen che non siano frontiere interne.
  • Frontiere interne. Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai collegamenti regolari- per i passeggeri - esclusivamente con gli altri porti situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.
  • Non Stranieri. Sono i cittadini di tutti i Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
  • Stranieri. Sono i cittadini di tutti gli altri Stati.

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