Il Ministero degli Affari Esteri, istituzionalmente competente in tema
d'ingresso degli stranieri, ha curato l'emanazione del Decreto
Interministeriale in materia di visti (12 luglio 2000), previsto dall'art. 5 c.
3 del D.P.R. 394/1999 (pubblicato sulla G.U. n. 178 del 01.08.2000),
completando, sul piano operativo, la serie di fonti normative in materia.
Queste, in ambito nazionale
sono costituite da:
-
Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero - Decreto Legislativo 25.7.1998, n.286;
-
Regolamento d'attuazione del Testo Unico n. 286/98 D.P.R. 31.8.1999, n.394
come modificato dal D.P.R. n.334 del 18 ottobre 2004;
-
Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000 sulla "Definizione dei
mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel
territorio dello Stato (G.U. n. 64 del 17.3.2000);
-
Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo Legge 30 luglio
2002, n. 189.
E, in ambito Schengen, da:
-
Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e
Paesi Bassi;
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Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19.6.1990;
-
Accordi di adesione dell'Italia, firmati a Parigi il 27.11.1990;
-
Legge di ratifica ed esecuzione n. 388 del 30.9.1993 (S.o. G.U. n.232 del
2.10.1993);
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Istruzione Consolare Comune (ICC), approvata dal Comitato Esecutivo di Schengen
a Parigi il 14.12.1993 e modificata da ultimo il 16.12.1998;
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Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 che determina la lista degli
Stati i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto;
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Regolamento del Consiglio n. 1091 del 28 maggio 2001 relativo alla libera
circolazione dei titolari di un visto per soggiorno di lunga durata;
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Regolamento del Consiglio n. 562 del 15 marzo 2006 Codice comunitario relativo
al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice
frontiere Schengen).
Definizioni
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Spazio Schengen.
E' l'insieme dei territori nazionali dei Paesi che applicano la Convenzione:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda e Norvegia.
- Frontiere esterne.
E' il perimetro esterno dello Spazio Schengen dai cui valichi di frontiera lo
straniero può far ingresso: le frontiere terrestri, le frontiere
marittime, gli aeroporti ed i porti marittimi dei Paesi dello Spazio Schengen
che non siano frontiere interne.
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Frontiere interne.
Sono le frontiere terrestri comuni dei Paesi dello Spazio Schengen; i loro
aeroporti adibiti al traffico interno; i porti marittimi adibiti ai
collegamenti regolari- per i passeggeri - esclusivamente con gli altri porti
situati nel territorio dei Paesi dello Spazio Schengen.
-
Non Stranieri.
Sono i cittadini di tutti i Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico
Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein,
Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno
Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e
Ungheria.
- Stranieri.
Sono i cittadini di tutti gli altri Stati.