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Per l'ingresso, il soggiorno od il transito nell'intero Spazio Schengen, gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.
Per l'ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto valido dal Governo Italiano.
I documenti di viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare e la sua nazionalità o cittadinanza".
In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l'articolo 13 della Convenzione dispone che:

  • nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
  • la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella del visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3 mesi a quella prevista dal visto.

Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto dall'Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra Rappresentanza diplomatico-consolare un "lasciapassare", valido solo per il nostro Paese, che non consentirà il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen.
 
 

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