Per l'ingresso, il soggiorno od il transito nell'intero Spazio Schengen, gli
stranieri devono essere in possesso di un passaporto o di altro documento di
viaggio riconosciuto valido da tutti gli Stati Schengen.
Per l'ingresso, il soggiorno od il transito in Italia gli stranieri devono
essere in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio
riconosciuto valido dal Governo Italiano.
I
documenti di viaggio si considerano validi se "oltre a soddisfare le
condizioni di cui agli articoli 13 e 14 della Convenzione di Applicazione
dell'Accordo di Schengen, attestino debitamente l'identità del titolare
e la sua nazionalità o cittadinanza".
In particolare, nel caso in cui sia necessario il visto, l'articolo 13 della
Convenzionedispone che:
·
nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto;
·
la durata della validità del documento di viaggio deve essere superiore
a quella del visto. Tale validità dovrebbe essere superiore di almeno 3
mesi a quella prevista dal visto.
Allo straniero titolare di un documento di viaggio non riconosciuto
dall'Italia, potrà essere eventualmente rilasciato dalla nostra
Rappresentanza diplomatico-consolare un "lasciapassare", valido solo
per il nostro Paese, che non consentirà
il transito attraverso il territorio degli altri Stati Schengen. Sono
considerati validi per l'attraversamento delle frontiere e per il rilascio del
visto, i documenti di viaggio seguenti:
- Passaporto.
Documento internazionalmente riconosciuto che abilita il titolare a recarsi da
un Paese all'altro. Può essere:
·
diplomatico, di servizio (o ufficiale, speciale, o per affari pubblici) od
ordinario;
·
individuale (con l'eventuale iscrizione del coniuge e dei figli minori) o
collettivo (intestato a gruppi di non meno di 5 e non più di 50 persone,
che viaggino tutte insieme e per la stessa finalità, di solito
turistica, aventi tutte la stessa cittadinanza, e che entrino, soggiornino ed
escano tutte insieme dallo Spazio Schengen: ogni componente la comitiva deve
essere in possesso di un documento individuale d'identità, corredato di
fotografia).
·
Altri documenti di viaggio
, equivalenti al passaporto, sono:
-
titolo di viaggio per apolidi
rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a
New York il 28.9.1954. Gli apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per
l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno
degli Stati Schengen;
- titolo di viaggio per rifugiati
, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a
Ginevra il 28.7.1951. I rifugiati sono soggetti ad obbligo di visto per
l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno
degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi
firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20.4.1959;
-
titolo di viaggio per stranieri
, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio
dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto
in vigore per il Paese di cui l'interessato è cittadino;
-
libretto di navigazione
, documento professionale rilasciato ai marittimi per l'esercizio della loro
attività. E' riconosciuto come documento valido per l'ingresso nello
Spazio Schengen solo in relazione alle esigenze professionali del marittimo, e
non per altre motivazioni. L'Italia riconosce i Libretti di Navigazione emessi
dai Paesi U.E., dai Paesi S.E.E., dagli Stati che aderiscono alla Convenzione
Internazionale del Lavoro n.108 (Ginevra, 13.5.1958), e da quelli con i quali
abbia stipulato specifici accordi bilaterali;
-
documento di navigazione aerea
, rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle Compagnie Aeree civili
per l'esercizio delle loro attività, ai sensi della Convenzione
sull'Aviazione Civile firmata a Chicago il 7.12.1944: Licenza di Pilota, Crew
Member
Certificate. Sono documenti di viaggio riconosciuti come esenti dall'obbligo di
visto dai Paesi aderenti alla predetta Convenzione, a titolo di
reciprocità, a condizione che l'ingresso sia determinato da motivi
inerenti l'attività professionale;
-
lasciapassare delle Nazioni Unite
, rilasciato dal Segretario delle Nazioni Unite al personale ONU ed a quello
delle Istituzioni dipendenti ai sensi della Convenzione sui privilegi e le
immunità delle Istituzioni Specializzate adottata dall'Assemblea
Generale dell'ONU a New York il 21.11.1947. Il rilascio del visto
seguirà il regime in vigore per il Paese di cui il titolare è
cittadino;
- documento rilasciato da un Quartier generale della NATO
al personale militare, civile e alle persone a loro carico (coniuge e figli)
inviato a prestare servizio in uno Stato dell'Alleanza Atlantica, ai sensi
della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato del Nord Atlantico
firmata a Londra il 19.6.1951 e ratificata dall'Italia con Legge n. 1335 del
3.11.1955. I membri di una forza NATO (ma non il personale civile al seguito,
né i familiari a carico) sono esenti dal visto;
-
carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E
., valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro. E' esente da visto;
-
carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati
aderenti
all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto
(Parigi, 13.12.1957), valida
per recarsi, a scopo turistico, nel territorio di uno degli Stati stessi, per
viaggi di durata
non superiore a 3 mesi. E' esente da visto;
-
elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della UE
, rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E., ai sensi
dell'Azione Comune del Consiglio dell'Unione Europea del 30.11.1994. I titolari
sono esenti dall'obbligo di visto;
- lasciapassare
, foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone
di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per
l'Italia. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di cui l'interessato
è cittadino;
-
lasciapassare - o tessera - di frontiera
, concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera, per il transito della
frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati
confinanti, in esenzione dal visto.