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In Italia può ottenere lo status di rifugiato “colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese…” (art. 1 Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato).
 
La richiesta di asilo può essere presentata con istanza al Tribunale civile se nel Paese d’origine è impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana (articolo 10, comma 3 della Costituzione).
Data l’assenza di una legge organica sul diritto d’asilo che di attuazione alla disposizione costituzionale, non sono tuttavia stabiliti i tempi e le modalità di rilascio del permesso di soggiorno nonché i diritti e i doveri del richiedente asilo e di colui che ottiene il riconoscimento.
 
La richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato può essere presentata immediatamente alle autorità di Polizia , alla frontiera oppure dopo l’ingresso in Italia , presso le Questure.
Al momento della richiesta le autorità competenti consegneranno al richiedente un foglio detto “Invito”, con l’indicazione del giorno per l’appuntamento per le procedure di verbalizzazione e per la segnalazione fotografica.
 
L’Italia può sotto la sua responsabilità esaminare una richiesta di riconoscimento se:
1.   in Italia sono presenti e danno il consenso esplicito: parenti come moglie, marito o figli minorenni o genitori per il richiedente minorenne riconosciuti rifugiati secondo la convenzione di Ginevra.
2.   Si è entrati nel territorio italiano con permesso di soggiorno o visto italiano.
3.   Si è entrati in uno dei Paesi dell’Unione Europea attraverso l’itala con ingresso irregolare ovvero senza documenti o senza visto. In questo caso l’Italia diventa responsabile in quanto Paese di primo ingresso.
Nel caso l’esame della richiesta di riconoscimento debba essere fatto da un altro Paese, la Questura consegna al richiedente un lasciapassare per raggiungere lo Stato responsabile.
Nel periodo di attesa della richiesta, lo straniero ha diritto ha:
1.   Contributo di prima assistenza;
2.   Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
3.   Alloggio nei centri di accoglienza convenzionati dai Comuni, dalle Prefetture o gestiti da privati;
4.   La libertà di circolazione solo sul territorio italiano con obbligo di comunicazione eventuali cambi di domicilio alla Questura.
5.   La frequenza alla scuola dell’obbligo per i figli minori fino all’età di 15 anni.
 
La domanda di riconoscimento viene esaminata dalla Commissione centrale con sede a Roma per il riconoscimento dello status di rifugiato. La commissione centrale convoca il richiedente e ove necessario un interprete, in udienza per ascoltare la sua storia personale e i motivi della persecuzione subita.
La commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato può:
1.   riconoscere lo status di rifugiato;
2.   negare lo status di rifugiato;
3.   negare lo status di rifugiato e chiedere contestualmente l’applicazione degli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1 del dlg 286/98, in base ai quali le Questura competente può rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari che da diritto al lavoro e allo studio.
Nel caso non venga concesso lo status di rifugiato il richiedente riceve un provvedimento negativo dalla Commissione centrale, notificato dalla Questura, che contestualmente, ritira il permesso di soggiorno.
Inoltre viene intimato a lasciare l’Italia e gli viene notificato un decreto di espulsione in base al quale si ha l’obbligo di lasciare il territorio italiano entro 15 giorni.
Contro tale decisione è possibile presentare appello al Tribunale civile oppure fare un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’avvenuta notifica.
In caso di espulsione, il richiedente non può rientrare in Italia e negli altri Paesi della Unione Europea prima che siano trascorsi 5 anni.
 

Si PUO' RICHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO SE:

nel proprio Paese si è stato oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per le tue opinioni politiche o se si ha fondato e provato motivo di ritenere che si può essere perseguitato in caso di ritorno in patria (in base alla Convenzione di Ginevra).

 

NON SI PUO' CHIEDERE IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO IN ITALIA SE:

• si è già stati riconosciuti rifugiato in un altro Stato;

si proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non si ha richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;

si ha subìto in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l’incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza ad organizzazioni terroristiche;

si ha commesso reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l’Umanità.

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

• All'Ufficio di polizia di frontiera , al momento dell’ingresso in Italia o

• all’ l’Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Si può presentare la richiesta all’Ufficio di Polizia, che fornirà dei moduli già predisposti ove si dovrà:

• spiegare le motivazioni per le quali si chiede lo status di rifugiato;

• fornire ogni altra informazione o documentazione in possesso, a sostegno dei motivi della richiesta.

si dovrà allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d’identità, ecc..) se posseduto, ovvero fornire le generalità all’Autorità di Polizia, indicando l’eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse.

La Questura rilascerà copia sia della richiesta che della documentazione prodotta e provvederà a foto-segnalazione.

 

DECIDE SULLA DOMANDA

La domanda, corredata dalla documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscere lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani. Per l'Umbria è competente Roma).

La data della convocazione presso la Commissione sarà comunicata dalla Questura al domicilio

indicato al momento della presentazione della domanda.

E’ importante comunicare alla Questura ogni variazione di indirizzo per ricevere tutte le comunicazioni di interesse.

l’audizione è molto importante per spiegare bene la situazione e prospettare bene i timori di persecuzione; se non ci si presenta alla convocazione, la Commissione potrà decidere limitandosi all’esame della documentazione disponibile senza ascoltare il richiedente.

 

TIPI DI DECISIONI

La Commissione Territoriale, entro 3 giorni successivi alla data dell’audizione, adotta una delle seguente

decisioni:

• riconosce lo status di rifugiato;

• rigetta la domanda, ma, pur non ravvisando i requisiti richiesti per lo status di rifugiato, può valutare autonomamente la pericolosità di un tuo rimpatrio e chiedere al Questore di rilasciarti un permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria . Questo tipo di permesso di soggiorno ha la durata di un anno, rinnovabile, e consentirà di lavorare;

• rigetta la domanda: in tal caso il Questore ti inviterà a lasciare il territorio nazionale.

 

7. Per chi non parla italiano

Si potrà richiedere l’assistenza di un interprete o anche di un mediatore culturale

per compilare e redigere, ove possibile, nella propria lingua, ovvero in una delle lingue più conosciute (INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO), il modello informativo e le dichiarazioni inerenti le motivazioni della richiesta.

 

DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

• In caso di verifica da parte dell’Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata,

viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un Permesso di Soggiorno

della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione territoriale competente.

• chi è giunto in Italia senza alcun documento che attesti la nazionalità e generalità, o se la richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, sarà ospitato, per un periodo massimo 20 giorni , in un C.A.R.A. . Se entro tale termine la richiesta non sarà stata

ancora decisa dalla Commissione Territoriale, si potrà lasciare il Centro e verrà rilasciato un

Permesso di Soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.

 

Chi non ha le risorse per mantenersi da solo, può chiedere alla Prefettura competente, per il tramite l’Ufficio di Polizia ove ha presentato la domanda, di essere ospitato presso apposite strutture comunali di accoglienza, che daranno ospitalità per tutto il periodo di esame della tua domanda di asilo.

 

NEL CENTRO DI IDENTIFICAZIONE

• saranno garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti;

si potrà ricevere senza particolari condizioni visite di familiari, dell'avvocato, dell’ACNUR e di organismi o enti di tutela dei rifugiati riconosciuti dal Ministero dell’Interno;

• non esiste obbligo di soggiorno, a parte le ore notturne, nel rispetto comunque dei criteri individuati dall’apposito regolamento dell’ente gestore del Centro. Inoltre, per particolari motivi (famiglia, salute), si potrà anche richiedere di assentarsi per periodi prolungati, oltre gli orari stabiliti nel regolamento, previa autorizzazione del funzionario preposto al Centro;

• l’allontanamento prolungato, non autorizzato e comunque non sufficientemente motivato, dal Centro, equivale ad una rinuncia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.

 

RIMEDI PER OPPORSI ALLA DECISIONE NEGATIVA

Chi è ospitato presso un Centro di identificazione, può presentare, entro 5 giorni dalla decisione negativa, una richiesta di riesame della sua istanza al Presidente della Commissione Territoriale, fondata su elementi sopravvenuti rispetto alla decisione della Commissione o su fatti preesistenti non emersi nel corso della prima audizione. L'istanza di riesame sarà decisa entro 15 giorni.

In ogni caso si può presentare, entro 15 giorni dalla notifica della decisione della Commissione, un ricorso al Tribunale ordinario competente per territorio (se non sei in Italia potrai farlo tramite rappresentanza diplomatica).

In entrambi i casi si potrà richiedere al Prefetto della provincia di domicilio di autorizzare a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del ricorso. La decisione del Prefetto sarà comunicata entro 5 giorni dall’istanza e, in caso di accoglimento, saranno comunicate anche le modalità di permanenza in Italia.

 

DIRITTI IN CASO DI RICONOSCIMENTO

• La Commissione riconoscerà lo status di rifugiato e rilascerà un tesserino attestante l’avvenuto

riconoscimento dello status.

• Insieme al tesserino, la Questura competente consegnerà anche un documento personale che consentirà eventuali spostamenti all’estero e di fare rientro in Italia (con validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno).

• Per ottenere documenti di identità si deve rivolgere al Comune dove si ha fissato la residenza.

• sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata biennale.

• Avrà tutti i diritti e sarà soggetto agli stessi doveri dei cittadini italiani, con esclusione di quelli che

presuppongono la cittadinanza italiana (esempio, il diritto di voto, la partecipazione a concorsi per l’accesso ai pubblici impieghi, ecc.).

• Qualora per esercitare in Italia un diritto son necessari determinati documenti o certificati del Paese di origine, le autorità italiane si adopereranno affinché siano forniti, ovvero provvederanno a

sostituirli con propri atti che sostituiranno a tutti gli effetti quelli del proprio Paese.

• Per nessun motivo si potrà fare rientro al Paese di appartenenza. Questa circostanza, infatti, potrebbe determinare la cessazione del riconoscimento, in quanto manifestazione di volontà di tornare ad avvalersi della protezione del Paese d’origine. Analogamente, verrà interpretata come volontà di avvalerti della protezione del proprio Stato una eventuale richiesta di passaporto presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del Paese.

• Il documento personale che consegnerà la Questura consentirà di recarti all’estero per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza necessità di visto. Qualora, invece, si abbia necessità di stabilirsi all’estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, si dovrà chiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese dove si vuol recare.

 
 

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