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Ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale”.
 
Il domicilio può non coincidere con la residenza.
Si può avere domicilio anche senza essere residenti.
Il domicilio corrisponde all’indirizzo presso il quale si abita di fatto a prescindere dalla esistenza di un rapporto di stabile abitazione o dalla esistenza di un contratto di locazione di un immobile.
E’ domicilio quindi il temporaneo alloggio in un albergo, in un centro di accoglienza o l’ospitalità in un’ abitazione privata.
L’indirizzo indicato nel permesso di soggiorno corrisponde al domicilio del cittadino straniero.
 
La fissazione della residenza in un Comune Italiano, viceversa, comporta l’adempimento di una serie di formalità prescritte dal D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e dalla L. 24.12.1954 n. 1228.
L’interessato dovrà firmare una dichiarazione di trasferimento su un apposito modulo, disponibile presso gli stessi uffici dell’anagrafe del Comune ove si intende fissare la residenza, davanti ad un funzionario dell’anagrafe (Art. 13, D.P.R. 223/89). Qualora il trasferimento riguardi l’intero nucleo familiare la suddetta dichiarazione potrà essere controfirmata da un suo qualsiasi componente, solo se maggiorenne.
Qualora il cittadino straniero voglia abitare presso un altro nucleo familiare, occorrerà che l’intestatario di quel nucleo familiare formuli il proprio consenso all’ospitalità da fornire al cittadino straniero naturalmente presso gli uffici dell’anagrafe, eventualmente anche in momento successivo alla richiesta di cambio di residenza presentata dall’interessato.
Verrà rilasciata, quindi, una ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di fissazione di residenza.
La definitiva fissazione formale della residenza sarà subordinata all’esito positivo dei controlli effettuati da parte della Polizia Municipale sull’effettiva permanenza nel nuovo comune di residenza.
Qualora nel corso degli accertamenti emergano discordanze con quanto dichiarato da richiede l’iscrizione anagrafica, l’ufficiale dell’anagrafe comunicherà quanto è emerso alla autorità di pubblica sicurezza.
 
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia sono effettuate alle stesse condizioni dei cittadini italiani, quindi:


·   gli stranieri iscritti all’anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno;
·   per gli stranieri che hanno la carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale deve essere effettuata entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno;

In entrambi i casi l’ufficiale dell’anagrafe provvede ad aggiornare la scheda anagrafica dello straniero dandone comunicazione al Questore.
Il mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale comporta la cancellazione dello straniero dall’anagrafe con la perdita dei relativi diritti.

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