Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonché, ove possibile, all'offerta di occasioni di apprendimento della
lingua italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la
popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria degli stranieri
impossibilitati a provvedervi autonomamente.
Si può essere ospitati nei centri di accoglienza soltanto per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per le
esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato, predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
per motivi diversi dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a
provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza.
Il sindaco, quando vengano individuate situazioni di emergenza, può
disporre l'alloggiamento nei centri di accoglienza di stranieri non in regola
con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato,
ferme restando le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli
stranieri in tali condizioni.