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L’affitto di immobili in Italia viene regolato dal Codice civile (articolo 1571) dove viene utilizzato il termine “locazione”. Per locazione si intende quindi un contratto stipulato tra un locatore (di norma il proprietario dell’immobile) e un conduttore (chi prende in locazione l’immobile, detto impropriamente affittuario). Il locatore si obbliga mediante un contratto di natura scritta a concedere in godimento un bene immobile dietro corresponsione di un determinato canone di locazione per una dato periodo di tempo.
 
La disciplina relativa alla modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione di immobili è molto articolata e complessa. Pertanto, per avere informazioni più dettagliate e sufficientemente esaustive è consigliabile rivolgersi ai soggetti indicati nelle schede degli ambiti, associazioni inquilini ecc…).
La presente scheda si limita quindi a richiamare la tipologia dei contratti di locazione di immobili che possono essere stipulati In base alla normativa italiana vigente:
 
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
La legge 431/98 ha riformato la disciplina delle locazioni ad uso abitativo con la previsione di due modalità di contrattazione:

  • contratto libero: prevede la possibilità di stipulare un contratto a canone libero (vale a dire, deciso liberamente dalle parti), ponendo però un vincolo in termini di durata (durata minima di 4 anni + altri quattro anni di rinnovo automatico). Sono ricompresi in questa tipologia anche i contratti stagionali e ad uso foresteria
  • contratti-tipo: rientrano in questa fattispecie il contratto 3+2, il contratto transitorio e il contratto a studenti universitari fuori sede; elementi caratterizzanti i contratti di questo tipo sono il canone concordato (stabilito, cioè, sulla base di criteri fissati da appositi Accordi Territoriali) e la previsione di particolari agevolazioni fiscali a favore del locatore.

CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
Questo contratto si applica agli immobili che servono per usi diversi dall'abitazione : ad esempio negozi, uffici, magazzini, capannoni industriali eccetera. È ancora regolato dalla legge 392/78, la legge dell’"equo canone", nel capo II, dal 27 al 42.
Il contratto ad uso diverso dall'abitazione ha durata di 6 anni + 6 di rinnovo automatico (9+9 per gli immobili adibiti ad attività alberghiere) e si caratterizza per la possibilità di determinare liberamente l'entità del canone di locazione.