Laffitto di immobili in Italia viene regolato dal Codice civile (articolo
1571) dove viene utilizzato il termine locazione. Per locazione si
intende quindi un contratto stipulato tra un locatore (di norma il
proprietario dellimmobile) e un conduttore (chi prende in locazione
limmobile, detto impropriamente affittuario). Il locatore si obbliga
mediante un contratto di natura scritta a concedere in godimento un bene
immobile dietro corresponsione di un determinato canone di locazione per una
dato periodo di tempo.
La disciplina relativa alla modalità di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione di immobili è molto articolata e complessa.
Pertanto, per avere informazioni più dettagliate e sufficientemente
esaustive è consigliabile rivolgersi ai soggetti indicati nelle schede
degli ambiti, associazioni inquilini ecc
).
La presente scheda si limita quindi a richiamare la tipologia dei contratti di
locazione di immobili che possono essere stipulati In base alla normativa
italiana vigente:
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
La legge 431/98 ha riformato la disciplina delle locazioni ad uso abitativo con
la previsione di due modalità di contrattazione:
-
contratto libero: prevede la possibilità di stipulare un contratto a
canone libero (vale a dire, deciso liberamente dalle parti), ponendo
però un vincolo in termini di durata (durata minima di 4 anni + altri
quattro anni di rinnovo automatico). Sono ricompresi in questa tipologia anche
i contratti stagionali e ad uso foresteria
-
contratti-tipo: rientrano in questa fattispecie il contratto 3+2, il contratto
transitorio e il contratto a studenti universitari fuori sede; elementi
caratterizzanti i contratti di questo tipo sono il canone concordato
(stabilito, cioè, sulla base di criteri fissati da appositi Accordi
Territoriali) e la previsione di particolari agevolazioni fiscali a favore del
locatore.
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO DA ABITAZIONE
Questo contratto si applica agli immobili che servono per
usi diversi dall'abitazione
: ad esempio negozi, uffici, magazzini, capannoni industriali eccetera.
È ancora regolato
dalla legge 392/78, la legge dell"equo canone", nel capo II,
dal 27 al 42.
Il contratto ad uso diverso dall'abitazione ha durata di 6 anni + 6 di rinnovo
automatico (9+9 per gli immobili adibiti ad attività alberghiere) e si
caratterizza per la possibilità di determinare liberamente
l'entità del canone di locazione.