Contratto 3+2
Il contratto ha durata 3 anni più 2 di rinnovo automatico
Laffittuario (o conduttore) può recedere dal contratto:
- in qualunque momento nel corso della locazione;
- inviando lettera raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso;
- per gravi motivi.
Il proprietario (o locatore) può inviare disdetta:
- solo in occasione delle scadenze contrattuali;
- inviando lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare
facoltà di disdetta solo se ricorre una delle condizioni stabilite per
legge (art. 3 comma 1 legge 431/98):
1) quando il locatore intende destinare l'immobile a uso abitativo, commerciale
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o
dei parenti entro il secondo grado.
2) quando il locatore è una società o ente pubblico con
finalità sociali, assistenziali, culturali, cooperative o di culto e
intende destinare l'immobile all'esercizio delle proprie attività;
3) quando il conduttore ha la piena disponibilità di un alloggio libero
e idoneo nello stesso Comune;
4) quando l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato
che deve essere ricostruito o ne deve essere assicurata la stabilità e
la permanenza del conduttore sia di ostacolo per i lavori;
5) quando l'immobile si trova in uno stabile che si vuol ristrutturare o
trasformare a norma di legge e la presenza del conduttore sia di ingombro a
tali opere;
6) quando il conduttore non occupa stabilmente l'alloggio senza un motivo
valido;
7) quando il locatore intende vendere a terzi l'immobile e non abbia la
proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente
adibito a propria abitazione.
Qualora non ricorra nessuna di queste condizioni il contratto si rinnova,
automaticamente e alle stesse condizioni, per un periodo di ulteriori 4 anni,
al termine del quale il locatore può inviare disdetta, sempre con almeno
6 mesi di preavviso, questa volta per qualunque motivazione. In caso contrario
il contratto si rinnova di 4 anni in 4 anni alle medesime condizioni.
Il canone è concordato, secondo laccordo territoriale e può
essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% dellindice
pubblicato dallISTAT circa laumento dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati che viene pubblicato mensilmente sulla Gazzetta
Ufficiale.
E' obbligatorio applicare le disposizioni stabilite:- dal D.M. che ogni 3 anni
fissa i criteri generali per la stipula dei contratti a canone concordato-
dall'Accordo Territoriale firmato nel comune in cui è sito l'immobile.
Tali disposizioni sono inderogabili.
L'aliquota del 2% viene applicata al 70% del canone annuo di locazione e deve
essere corrisposta ogni anno
Contratto di locazione
di natura transitoria
.
Il contratto transitorio ha durata non inferiore ad un mese e non superiore a
diciotto mesi. Questi contratti sono stipulati per soddisfare particolari
esigenze dei proprietari e dei conduttori per casi da individuare nella
contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e
degli inquilini;
Contratto di locazione per gli studenti universitari
Nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati, gli
accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli
inquilini devono prevedere tale tipologia di contratti di locazione per
soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Questo contratto
è utilizzabile soltanto se linquilino è iscritto ad un
corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza. Possono avere una
durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo
studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il
diritto allo studio.
Il contratto tipo si caratterizza per i seguenti elementi e condizioni: