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Contratto 3+2
Il contratto ha durata 3 anni più 2 di rinnovo automatico
L’affittuario (o conduttore) può recedere dal contratto:
- in qualunque momento nel corso della locazione;
- inviando lettera raccomandata con almeno 6 mesi di preavviso;
- per gravi motivi.
Il proprietario (o locatore) può inviare disdetta:
- solo in occasione delle scadenze contrattuali;
- inviando lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
Alla prima scadenza contrattuale il locatore può esercitare facoltà di disdetta solo se ricorre una delle condizioni stabilite per legge (art. 3 comma 1 legge 431/98):
1) quando il locatore intende destinare l'immobile a uso abitativo, commerciale artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
2) quando il locatore è una società o ente pubblico con finalità sociali, assistenziali, culturali, cooperative o di culto e intende destinare l'immobile all'esercizio delle proprie attività;
3) quando il conduttore ha la piena disponibilità di un alloggio libero e idoneo nello stesso Comune;
4) quando l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o ne deve essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo per i lavori;
5) quando l'immobile si trova in uno stabile che si vuol ristrutturare o trasformare a norma di legge e la presenza del conduttore sia di ingombro a tali opere;
6) quando il conduttore non occupa stabilmente l'alloggio senza un motivo valido;
7) quando il locatore intende vendere a terzi l'immobile e non abbia la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Qualora non ricorra nessuna di queste condizioni il contratto si rinnova, automaticamente e alle stesse condizioni, per un periodo di ulteriori 4 anni, al termine del quale il locatore può inviare disdetta, sempre con almeno 6 mesi di preavviso, questa volta per qualunque motivazione. In caso contrario il contratto si rinnova di 4 anni in 4 anni alle medesime condizioni.
Il canone è concordato, secondo l’accordo territoriale e può essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% dell’indice pubblicato dall’ISTAT circa l’aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che viene pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale.
E' obbligatorio applicare le disposizioni stabilite:- dal D.M. che ogni 3 anni fissa i criteri generali per la stipula dei contratti a canone concordato- dall'Accordo Territoriale firmato nel comune in cui è sito l'immobile. Tali disposizioni sono inderogabili.
L'aliquota del 2% viene applicata al 70% del canone annuo di locazione e deve essere corrisposta ogni anno
 
Contratto di locazione  di natura transitoria .
Il contratto transitorio ha durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Questi contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per casi da individuare nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini;
 
Contratto di locazione per gli studenti universitari
Nei Comuni sede di Università o di corsi universitari distaccati, gli accordi territoriali tra le organizzazioni sindacali dei proprietari e degli inquilini devono prevedere tale tipologia di contratti di locazione per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Questo contratto è utilizzabile soltanto se l’inquilino è iscritto ad un corso di laurea in un Comune diverso da quello di residenza. Possono avere una durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
Il contratto tipo si caratterizza per i seguenti elementi e condizioni:

  • durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi;
  • rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
  • facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
  • facoltà di recesso parziale per il singolo conduttore in caso di pluralità di conduttori;
  • esclusione della sublocazione
  • modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell’immobile
  • produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità
  • esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78.
  • previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.

È compreso nei patti il rispetto, da parte del conduttore, delle norme del regolamento dello stabile ed il divieto per lo stesso di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Inoltre il contratto nella parte descrittiva deve contenere i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali e lo stato degli impianti.
 
 

I contratti convenzionati