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Sfratto
Lo sfratto è un provvedimento del Giudice che consente al proprietario di eseguire forzatamente, con l'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio della Forza pubblica il rilascio dell’immobile dato in locazione quando esauriti sia i termini di proroga sia la data di fissazione del rilascio stabilita dal Giudice l’inquilino non riconsegna la casa.
Il proprietario può eseguire lo sfratto solo se dimostra di avere rispettato nel corso della locazione tutti gli adempimenti imposti dalle normative fiscali.
L’inquilino comunque deve essere necessariamente informato e per tale motivo prima dell’esecuzione dello sfratto il proprietario invia una comunicazione nel quale deve essere indicato
a) gli estremi di registrazione del contratto;
b) gli estremi della denuncia ICI;
c) gli estremi della dichiarazione dei redditi contenente il reddito ricavato all'immobile; d) gli estremi del versamento ICI.
Se questi dati risultano inesatti o se sono inesistenti non si può dar luogo all'esecuzione dello sfratto.
L'inquilino che accerti la mancanza della dichiarazione o abbia dubbi sulla veridicità della eventuale dichiarazione notificata può opporsi all'esecuzione bloccando di fatto la procedura di rilascio sia se lo sfratto è per finita locazione sia nei casi di necessità, morosità o inadempienza contrattuale.
 
Tipi di sfratto
I tipi di provvedimento esistenti sono 4:
1. Sfratto per finita locazione che avviene alla scadenza del contratto (dopo 8 anni per i contratti liberi, dopo 5 anni per i contratti concertati, alle singole scadenze previste negli accordi locali per i contratti transitori e per studenti);
2. Sfratto per necessità che avviene quando il proprietario intende riutilizzare l'alloggio per i motivi di necessità previsti dalla legge o per effettuare lavori tassativamente indicati (dopo il primo quadriennio per i contratti liberi, dopo 3 anni per quelli concertati, non è prevista tale ipotesi per i contratti brevi);
3. Sfratto per morosità nel caso di mancato pagamento del canone di affitto. Se l’affitto non è pagato, trascorsi 20 giorni dalla scadenza del pagamento, è possibile subire un provvedimento di sfratto per morosità a seguito di una intimazione di fronte al Giudice. In presenza di difficoltà economiche il magistrato può concedere un termine per il pagamento dei canoni scaduti, termine che il Giudice può accordare per un periodo non superiore a 90 giorni.
4. Risoluzione per inadempimenti che riguarda una serie di casi nei quali il Giudice, se accerta un grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell’inquilino (ad esempio abbandono dell'alloggio, subaffitto se vietato, cambio d'uso non consentito, ecc.), emette una sentenza che ordina il rilascio dell'appartamento.
 
La proroga dello sfratto
Con il provvedimento che ordina all'inquilino di rilasciare l'appartamento il Giudice indica anche la data di rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità, morosità e inadempienza contrattuale.
La data può essere, invece, prorogata per gli sfratti per finita locazione, nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei capoluoghi di provincia. In questo caso è possibile chiedere al Magistrato che fissi nuovamente il termine di rilascio concedendo quindi una proroga che normalmente non può superare i sei mesi ma in alcuni casi specifici di bisogno sociale (anziani ultrasessantacinquenni, handicappati, disoccupati e cassaintegrati, ecc.) può arrivare al termine lungo di diciotto mesi.
Per la domanda si devono allegare:

  • le attestazioni di reddito
  • la dichiarazione sulla composizione familiare
  • qualsiasi documento utile ai fini della valutazione dello stato di bisogno e della necessità della proroga.