Sfratto
Lo sfratto è un provvedimento del Giudice che consente al proprietario
di eseguire forzatamente, con l'Ufficiale Giudiziario e con l'ausilio della
Forza pubblica il rilascio dellimmobile dato in locazione quando esauriti
sia i termini di proroga sia la data di fissazione del rilascio stabilita dal
Giudice linquilino non riconsegna la casa.
Il proprietario può eseguire lo sfratto solo se dimostra di avere
rispettato nel corso della locazione tutti gli adempimenti imposti dalle
normative fiscali.
Linquilino comunque deve essere necessariamente informato e per tale
motivo prima dellesecuzione dello sfratto il proprietario invia una
comunicazione nel quale deve essere indicato
a) gli estremi di registrazione del contratto;
b) gli estremi della denuncia ICI;
c) gli estremi della dichiarazione dei redditi contenente il reddito ricavato
all'immobile; d) gli estremi del versamento ICI.
Se questi dati risultano inesatti o se sono inesistenti non si può dar
luogo all'esecuzione dello sfratto.
L'inquilino che accerti la mancanza della dichiarazione o abbia dubbi sulla
veridicità della eventuale dichiarazione notificata può opporsi
all'esecuzione bloccando di fatto la procedura di rilascio sia se lo sfratto
è per finita locazione sia nei casi di necessità, morosità
o inadempienza contrattuale.
Tipi di sfratto
I tipi di provvedimento esistenti sono 4:
1. Sfratto per finita locazione che avviene alla scadenza del contratto (dopo 8
anni per i contratti liberi, dopo 5 anni per i contratti concertati, alle
singole scadenze previste negli accordi locali per i contratti transitori e per
studenti);
2. Sfratto per necessità che avviene quando il proprietario intende
riutilizzare l'alloggio per i motivi di necessità previsti dalla legge o
per effettuare lavori tassativamente indicati (dopo il primo quadriennio per i
contratti liberi, dopo 3 anni per quelli concertati, non è prevista
tale ipotesi per i contratti brevi);
3. Sfratto per morosità nel caso di mancato pagamento del canone di
affitto. Se laffitto non è pagato, trascorsi 20 giorni dalla
scadenza del pagamento, è possibile subire un provvedimento di sfratto
per morosità a seguito di una intimazione di fronte al Giudice. In
presenza di difficoltà economiche il magistrato può concedere un
termine per il pagamento dei canoni scaduti, termine che il Giudice può
accordare per un periodo non superiore a 90 giorni.
4. Risoluzione per inadempimenti che riguarda una serie di casi nei quali il
Giudice, se accerta un grave inadempimento degli obblighi contrattuali
dellinquilino (ad esempio abbandono dell'alloggio, subaffitto se vietato,
cambio d'uso non consentito, ecc.), emette una sentenza che ordina il rilascio
dell'appartamento.
La proroga dello sfratto
Con il provvedimento che ordina all'inquilino di rilasciare l'appartamento il
Giudice indica anche la data di rilascio.
Questa data non è prorogabile nei casi di necessità,
morosità e inadempienza contrattuale.
La data può essere, invece, prorogata per gli sfratti per finita
locazione, nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei capoluoghi di provincia.
In questo caso è possibile chiedere al Magistrato che fissi nuovamente
il termine di rilascio concedendo quindi una proroga che normalmente non
può superare i sei mesi ma in alcuni casi specifici di bisogno sociale
(anziani ultrasessantacinquenni, handicappati, disoccupati e cassaintegrati,
ecc.) può arrivare al termine lungo di diciotto mesi.
Per la domanda si devono allegare: